La clausola di un contratto collettivo che subordini la concessione dei permessi sindacali alle prerogative dell’impresa è nulla per contrarietà a norma imperativa.

Nota a Trib. Brescia decreto 22 dicembre 2021

Sonia Gioia

I dirigenti sindacali, provinciali e nazionali, hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni dei relativi organi direttivi, ai sensi dell’art. 30, L. 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori).

Tale disposizione si pone “quale norma di carattere imperativo in relazione all’an della fruizione dei permessi mentre rimette alla disponibilità delle parti sociali la – sola -determinazione del quantum e del quomodo di esercizio del diritto”, con la conseguenza che la clausola di un contratto collettivo che renda facoltativa la concessione dei permessi sindacali o condizioni il riconoscimento del diritto all’assenza di impedimenti di ordine tecnico aziendale,  rimessi alla discrezionale valutazione del datore di lavoro, è nulla per contrarietà a norma inderogabile.

È quanto stabilito dal Tribunale di Brescia ( decreto22 dicembre 2021) in relazione ad una fattispecie concernente un sindacato che lamentava l’antisindacalità della condotta posta in essere da un’azienda del trasporto pubblico locale che aveva reiteratamente negato la fruizione dei permessi sindacali ad un dipendente, membro della Segreteria provinciale del sindacato di appartenenza, in ragione di “esigenze tecnico – organizzative” ed in relazione a “notevoli difficoltà nell’organizzazione del servizio” correlate ad una “impossibilità di coprire tutti i turni programmati”.

I rifiuti, secondo la società datrice, non costituivano un comportamento lesivo delle prerogative dei sindacati, in quanto non avevano “reso impossibile lo svolgimento dell’attività sindacale da parte del dipendente” ed erano stati opposti in conformità con l’art. 8, co. 5, ccnl Autoferrotranvieri – Internavigatori (TPL – Mobilità), secondo cui l’eventuale diniego da parte dell’azienda alla concessione dei permessi sindacali richiesti dai lavoratori deve essere “adeguatamente motivato” dalla stessa “per eventi eccezionali o non prevedibili di comprovata gravità o, previo opportuno preavviso, di particolarmente elevata difficoltà gestionale”.

Al riguardo, il Tribunale ha precisato che:

–  l’art. 30 Stat. Lav. prevede il diritto a giornate di permesso retribuito per i dirigenti, provinciali e nazionali, delle associazioni sindacali di cui all’art. 19, Stat. Lav., vale a dire le organizzazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva o, a seguito dell’intervento additivo della Corte Costituzionale (sentenza n. 231/2013), quelle che abbiano partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti;

– la destinazione di tali permessi è prevista esclusivamente “per la partecipazione alle riunioni degli organi” direttivi, provinciali o nazionali, di cui il lavoratore è componente;

– la legge rinvia ai contratti collettivi la determinazione della quantità dei permessi e delle modalità di esercizio del diritto, mentre impedisce che la concertazione si estenda alla definizione dei soggetti, dell’oggetto e delle condizioni di esistenza del diritto previsto, sicché una disciplina pattizia che subordini il godimento dei permessi alle esigenze aziendali, per come valutate dal datore di lavoro, deve essere dichiarata nulla per contrarietà a norma imperativa, ai sensi dell’art. 1418 c.c., poiché incide su un profilo inderogabile della disposizione statutaria (Cass. n. 15083/2015; Cass. n. 11759/2003; Cass. n. 435/1991; Cass. n. 5521/1989).

I permessi ex art. 30 Stat. Lav. costituiscono, pertanto, un diritto potestativo del dirigente sindacale dal cui esercizio discende una situazione di soggezione dell’imprenditore, che è tenuto a  modellare la propria organizzazione e disciplinare la forza lavoro in modo da rendere effettivo il godimento del diritto ai permessi, non potendo “appellarsi all’esigenza di regolare svolgimento dell’attività dell’impresa” per limitare l’attività sindacale e impedire ai dirigenti di svolgere, in piena autonomia e libertà, i propri compiti (Cass. n. 23178/2017, annotata in questo sito da F. DURVAL, Prestazioni accessorie fuori dall’orario di lavoro: permessi sindacali, obbligo di diligenza e responsabilità disciplinare; Cass. n. 11759 cit.).

L’esercizio di tale diritto, perciò, prescinde da qualsiasi preventivo assenso del datore di lavoro, che, però, può effettuare una verifica ex post sulla utilizzazione del permesso per i fini cui è destinato.

In attuazione di tali principi, il Tribunale ha dichiarato la nullità dell’art. 8, co. 5, ccnl Autoferrotranvieri perché “in aperto e irriducibile contrasto” con il precetto di cui all’art. 30 Stat. Lav. e ha accertato l’antisindacalità dei rifiuti opposti al dirigente sindacale, ordinando alla società datrice di astenersi nel futuro dal comportamento censurato, in quanto oggettivamente idoneo ad ostacolare il libero svolgimento dell’attività sindacale.

Permessi sindacali ed esigenze aziendali
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