Per l’azione di accertamento di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso dal datore di lavoro formale non è prevista alcuna decadenza finché il lavoratore non riceve un provvedimento scritto che nega la titolarità del rapporto.
Nota a Cass. 17 dicembre 2021, n. 40652
Gennaro Ilias Vigliotti
“La disposizione di cui alla L. n. 183/ 2010, art. 32, co. 4, lett. d), relativa al regime di decadenza ivi previsto, non si applica alle ipotesi – in tema di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto – nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso”.
Il principio è formulato dalla Corte di Cassazione (17 dicembre 2021 n. 40652, diff. da App. Salerno 5 marzo 2018, R.G.N. 399/2017) in relazione a due ex dipendenti di società cooperative che avevano agito giudizialmente per ottenere l’accertamento di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso da quello formalmente titolare del contratto.
La Cassazione esclude che il regime decadenziale del c.d. collegato lavoro possa applicarsi al caso di specie, diversamente dalle Corti di merito che avevano rigettato le domande dei lavoratori, ritenendole tardive, in quanto presentate oltre i termini previsti a pena di decadenza dall’art. 32, co. 4, lett. d), L. n. 183/2010.
Nello specifico, la Corte afferma che, in un’ottica di bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti, tanto nei casi di richiesta di costituzione (in cui è manifesta la volontà dell’istante di ripristino immediato e/o di stabilizzazione), quanto nei casi di richiesta di accertamento (ove l’azione dichiarativa richieda un accertamento “ora per allora”) dei rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso dal titolare del contratto, è sempre necessario “un atto o un provvedimento datoriale che renda operativo e certo il termine di decorrenza della decadenza” di cui alla L. n. 183/2010, art. 32, co. 4, lett. d).
In base a tale disposizione, finché il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale.
I giudici richiamano due decisioni conformi alla sentenza in commento (n. 30490/2021 e n. 14131/2020) che evidenziano la necessità, ai fini della operatività della decadenza di cui alla legge in parola di un provvedimento o di un atto da impugnare ovvero di un tipizzato fatto (scadenza del contratto a tempo determinato). Ciò, in quanto “non sì può estendere analogicamente ad un ‘fatto’ (cessazione dell’attività del lavoratore) una norma calibrata in relazione ad atti scritti e ricettizi ovvero a fatti tipizzati”. Diversamente, infatti, si renderebbe eccessivamente aleatorio l’esercizio del diritto di azione del lavoratore, stante l’intrinseca difficoltà di identificarne con esattezza il diritto di azione.
Legenda
La L. n. 183/2010, la cui ratio ha inteso estendere ad una serie di ipotesi ulteriori la previsione della L. n. 604/1966, art. 6, (previamente modificato) sull’impugnativa stragiudiziale, originariamente limitata al licenziamento (Cass. n. 13648/2019), stabilisce (art. 32, co.4) che:
“Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:
a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;
c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;
d) in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dall’articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”.