Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 febbraio 2022, n. 5984
Pensione di vecchiaia, Indebita percezione del supplemento,
Condizioni di irripetibilità dell’indebito previdenziale
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 5.5.2016, la Corte
d’appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha
dichiarato M. L. tenuta a rifondere all’INPS la somma di € 11.659,72 a titolo
di indebita percezione del supplemento sulla pensione di vecchiaia di cui ella
è titolare;
che avverso tale pronuncia M. L. ha proposto ricorso
per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con
memoria;
che l’INPS ha resistito con controricorso,
proponendo a sua volta ricorso incidentale, basato su un motivo;
che M. L. ha resistito con controricorso al ricorso
incidentale;
Considerato in diritto
che, con l’unico motivo del ricorso principale, la
ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 80, r.d. n.
1422/1924, per come modificato dall’art. 52, I. n. 88/1989, e dell’art. 13, I.
n. 412/1991, nonché dell’art. 69, comma 3, I. n. 153/1969, per avere la Corte
di merito ritenuto che l’INPS avesse avuto conoscenza solo in data 19.10.2009
del verbale ispettivo che riqualificava come lavoro dipendente il lavoro
autonomo da lei svolto in epoca successiva al pensionamento ed altresì che
fosse ripetibile l’indebito maturato dal 1°.4.2006 al 19.10.2009, ancorché
l’INPS avesse inoltrato la relativa richiesta ben oltre il termine annuale di
cui all’art. 13, comma 2, I. n. 412/1991, cit.;
che, con l’unico motivo del ricorso incidentale,
l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 13, I. n. 412/1991,
per avere la Corte territoriale ritenuto che non fosse ripetibile l’indebito
maturato successivamente al momento in cui era gli stato comunicato il verbale
ispettivo recante la riqualificazione come lavoro dipendente del lavoro
autonomo svolto dalla ricorrente principale successivamente al pensionamento;
che, con riguardo all’unico motivo del ricorso
principale, va premesso che i giudici territoriali, dopo aver dato atto che
l’INPS aveva appreso dell’indebita percezione del supplemento di pensione
corrisposto all’odierna ricorrente principale per l’attività lavorativa
asseritamente autonoma svolta dopo il pensionamento solo a seguito della
comunicazione del verbale ispettivo con cui l’Ispettorato del Lavoro aveva
provveduto a riqualificare tale attività come lavoro dipendente, hanno rilevato
come la data di effettiva conoscenza di tale verbale andasse individuata –
“in difetto di ulteriori prove certe” – dal “timbro postale di
arrivo apposto su quest’ultimo e recante la data del 19.10.2009” (così la
sentenza impugnata, pag. 3), ritenendo pertanto che l’Istituto non potesse
ripetere soltanto ciò che era maturato da tale data in poi;
che, tenuto conto di quanto sopra, il motivo di
censura è manifestamente inammissibile
nella parte in cui pretende di sovvertire l’accertamento compiuto dai giudici
territoriali in ordine alla data di ricezione del verbale cit. sulla base di un
fatto (l’avvenuto invio all’INPS del verbale medesimo nel maggio 2007 a mezzo
raccomandata: cfr. pag. 7 del ricorso per cassazione) dedotto oltre la prima
udienza di comparizione delle parti in primo grado (e precisamente con le note
autorizzate, poi richiamate nell’atto di appello: ibid.), non essendo alle
parti consentito di allegare nuovi fatti oltre tale udienza (Cass. S.U. n. 761
del 2002 e innumerevoli succ. conf.);
che, ad abundantiam, deve comunque negarsi che il
fatto in questione sia “decisivo” nel senso richiesto dall’art. 360
n. 5 c.p.c., atteso che dall’avvenuta spedizione di una raccomandata si può desumere
soltanto una presunzione in ordine al suo arrivo al destinatario (così da ult.
Cass. n. 511 del 2019) e, trattandosi di mera praesumptio hominis, deve
escludersi che la sola mancata valutazione di tale elemento indiziario possa
dare luogo al vizio di omesso esame circa un fatto decisivo (così da ult. Cass.
n. 22366 del 2021);
che, ciò posto, il motivo è inoltre infondato nella
parte in cui invoca l’applicazione dell’art. 13, comma 2, I. n. 412/1991 (a
norma del quale “l’INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni
reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni
pensionistiche e provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto
eventualmente pagato in eccedenza”), avendo per contro i giudici di merito
accertato positivamente che l’indebito è scaturito per avere la ricorrente
“concorso a determinare la situazione apparente e la omissione
contributiva nella corretta a.g.o. dei lavoratori dipendenti” (così la
sentenza impugnata, pag. 3) e risultando pertanto ormai incontrovertibile la
piena ripetibilità ex art. 2033 c.c. delle somme liquidate in eccesso rispetto
al dovuto;
che, con riguardo all’unico motivo del ricorso
incidentale va premesso che, a norma del combinato disposto degli artt. 52, I.
n. 88/1989, e 13, comma 1, I. n. 412/1991, l’irripetibilità dell’indebito
previdenziale è subordinata alla ricorrenza di quattro specifiche condizioni
(pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento dell’ente,
comunicazione del provvedimento all’interessato, errore di qualsiasi natura
imputabile all’ente erogatore e insussistenza del dolo dell’interessato, cui è
parificata quoad effectum l’omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti
sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti
dall’ente competente: così da ult. Cass. n. 10627 del 2021, sulla scorta di
Cass. nn. 17417 del 2016 e 14517 del 2020), difettando anche una sola delle
quali riprende pieno vigore la regola della ripetibilità di cui all’art. 2033
c.c.;
che, nel caso di specie, deve escludersi in
particolare la ricorrenza della quarta delle anzidette condizioni, dal momento
che l’omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla
misura della pensione che non siano già conosciuti dall’ente competente ben può
ravvisarsi anche allorché, come nella specie, l’ente sia pervenuto a conoscenza
di tali fatti non già per iniziativa del pensionato obbligato a comunicarli, ma
di un terzo organo di vigilanza, qual è l’Ispettorato del lavoro;
che, avendo pertanto errato la Corte territoriale
nell’escludere la ripetibilità delle somme indebitamente erogate alla
ricorrente principale in data posteriore al 19.10.2009, la sentenza impugnata,
in accoglimento del ricorso incidentale, va cassata per quanto di ragione e la
causa va rinviata alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che
provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
che, in considerazione del rigetto del ricorso
principale, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte
della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P.Q.M.
accoglie il ricorso incidentale, rigettato il
ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto
e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che
provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.
115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.