La Pubblica Amministrazione può annullare un concorso per vizi della procedura di selezione riferibili anche alla posizione della vincitrice, dichiarando altresì la caducazione del contratto di assunzione.

Nota a Cass. 17 gennaio 2022, n. 1307

Giuseppe Catanzaro

La nullità del concorso di assunzione di un dipendente pubblico privatizzato travolge anche il contratto di lavoro privato.

Questo, il principio ribadito dalla Corte di Cassazione (17 gennaio 2022, n. 1307, conf. ad App. Roma n. 1508/2020) in un caso relativo ad un’Azienda pubblica di servizi alla persona che, in esito a concorso pubblico per titoli ed esami, con successiva assunzione di un dirigente a tempo indeterminato, aveva dichiarato la nullità (ex L. n. 241/1990, art. 21-septies) della delibera di nomina e del conseguente contratto di lavoro dirigenziale sul presupposto dell’essersi verificate, nel concorso, varie violazioni.

Secondo la Corte, “nell’impiego pubblico contrattualizzato, poiché alla stipula del contratto di lavoro si può pervenire solo a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali previste dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 1, lett. a) o, per le qualifiche meno elevate, nel rispetto delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto del richiamato D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 1, lett. b) e del D.P.R. n. 487 del 1994, artt. 23 e ss., la mancanza o l’illegittimità delle richiamate procedure si traduce in un vizio genetico del contratto, affetto, pertanto, da nullità, che l’amministrazione, in quanto tenuta a conformare il proprio comportamento al rispetto delle norme inderogabili di legge, può fare unilateralmente valere, perché anche nei rapporti di diritto privato il contraente può rifiutare l’esecuzione del contratto nei casi in cui il vizio renda il negozio assolutamente improduttivo di effetti giuridici” (così, Cass. n. 11951/2019; v. anche Cass. n. 194/2019 e n. 13800/2017).

I giudici ricostruiscono la vicenda nel senso della legittimità dell’atto con cui l’Amministrazione, nell’esercizio dei poteri autoritativi di autotutela, ha annullato il concorso per vizi di legittimità, sostenendo che l’annullamento della fase concorsuale (ai sensi della L. n. 241/1990, art. 21 novies) “rimuove con effetto ex tunc un presupposto necessario del contratto di lavoro, che resta caducato da una nullità originaria (e non sopravvenuta…), per quanto accertata successivamente, consentendo soltanto la salvaguardia di cui all’art. 2126 c.c. rispetto alle prestazioni di fatto svolte medio tempore”.

Concorso pubblico nullo e annullamento del contratto di lavoro
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