Al personale paramedico (assistenti dei dentisti), formalmente inquadrato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ma qualificabile come subordinato è dovuto l’integrale pagamento dei contributi e dei premi da versare alle gestioni previdenziali e assistenziali.

Nota a Cass. 8 febbraio 2022, n. 3967

Flavia Durval

Con riguardo alle prestazioni di natura intellettuale del personale paramedico (assistenti dei dentisti), che mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro e con una continuità regolare, anche negli orari, l’essenziale parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi primari e sussidiari, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall’effettivo svolgimento del rapporto, senza che il nomen juris utilizzato dalle parti possa assumere carattere assorbente.

È quanto precisa la Corte di Cassazione (8 febbraio 2022, n. 3967, conf. ad App. Catanzaro n.358/ 2015; v. anche Cass. n. 35675/2021), la quale torna sulla definizione della subordinazione ribadendo che l’”elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo”, è costituito dalla “soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato” (fra tante, Cass. n. 4500/2007).

Ove tale assoggettamento non sia agevolmente apprezzabile ai fini qualificatori, occorre fare riferimento, con una valutazione complessiva e globale, ad altri elementi di carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria, quali la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l’assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale (v. fra tante, Cass. n. 35675/ 2021 cit.; Cass. S.U. n. 584/2008).

In linea con i richiamati principi, la Corte di merito, nell’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, ha privilegiato il piano dell’effettività, piuttosto che quello delle formali risultanze documentali, e accertato la ricorrenza del pieno inserimento organico del personale medico e paramedico (assistenti dei dentisti) e impiegati ammnistrativi “all’interno dell’organizzazione aziendale, con assoggettamento al potere direttivo espresso per il tramite del direttore sanitario responsabile del funzionamento della struttura e preordinato a vigilare sulle prestazioni rese, con cadenza prefissata, retribuzione predeterminata, con uso esclusivo di strutture e attrezzature aziendali, e verificato, dalle emergenze istruttorie, l’essersi concretizzato l’effettivo inserimento del personale medico nell’organizzazione aziendale e non un mero coordinamento dell’attività sanitaria espletata”.

Trattandosi di lavoro subordinato, l’omessa o infedele denuncia mensile all’INPS circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate integra un’evasione contributiva ex art. 116, co. 8, lett. b), L. n. 388/2000, “dovendosi ritenere che l’omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l’esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti” (fra le altre, v. Cass. n. 6405/2017 e Cass. n. 23485/2015).

Subordinazione di personale paramedico inquadrato come co.co.co. (Cass. n. 3967/2022)
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