Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 marzo 2022, n. 6711

Licenziamento collettivo, Comunicazione ex art. 4, comma 9, L. n. 223/1991
– Inidoneità, Termine

Rilevato che

 

1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza
n. 757/2019, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede
il 18.10.2018, previa declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato,
all’esito della procedura di mobilità l’8.8.2017, dalla K.s.m. spa, ha
dichiarato risolto, a far data dal recesso, il rapporto di lavoro e ha
condannato la società al pagamento, in favore di G.B. e F.O., di una indennità
per ciascuno pari a diciotto mensilità dell’ultima retribuzione globale di
fatto.

2. Per quello che interessa in questa sede, i
giudici di seconde cure hanno rilevato che la K.s.m. spa non aveva ritualmente
osservato le prescrizioni comportamentali dettate dall’art. 4 co. 9 legge n. 223/1991
in tema di rituale e tempestiva comunicazione all’Ufficio Regionale del lavoro
e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per
l’impiego e alle associazioni di categoria, dell’elenco dei lavoratori
licenziati. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che: la
comunicazione del 7.8.2017 (rubricata “legge
23 luglio 1991 n. 223. Informativa delle modalità e dei criteri di
attuazione dei licenziamenti ex legge
n. 223/91 art. 4 comma 9°”), che era stata inviata peraltro un giorno
prima dei licenziamenti, conteneva la graduatoria dei lavoratori coinvolti
senza però specificare il numero ed il nominativo dei soggetti licenziati; con
successiva nota del 14.9.2017, “per quanto previsto dall’art. 4” era stata
trasmessa per la prima volta l’elenco nominativo dei primi 42 dipendenti in
mobilità con risoluzione del rapporto di lavoro con effetti dalla data indicata
per ciascuno di essi (8.8.2017); la iniziale graduatoria era stata poi
rettificata con successive note del 9.10.2017 e del 20.10.2017 senza alcun
chiarimento in ordine alle ragioni di tale rettifica; con nota del 4.12.2017 la
K.s.m. spa aveva trasmesso un ulteriore elenco di 80 dipendenti, in aggiunta a
quelli già comunicati, posti in mobilità.

La Corte di merito ha ritenuto, pertanto, che la
comunicazione del 7.8.2017 non poteva configurare il reale provvedimento della
procedura di mobilità collettiva in quanto carente dell’indicazione dei
lavoratori licenziati e oggetto di successive rettifiche e ha concesso la
tutela indennitaria forte respingendo l’eccezione dell’aliunde perceptum.

3. Avverso la decisione di secondo grado proponeva
ricorso per cassazione la K.s.m. spa affidato ad un solo motivo, cui hanno
resistito con controricorso G.B. e F.O.

 

Considerato che

 

1. Con l’unico articolato motivo la ricorrente
denuncia la violazione dell’art.
4 co. 9 della legge n. 223/91, ai sensi dell’art.
360 co. 1 n. 3 c.p.c., per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto
che la comunicazione finale di cui alla norma citata potesse essere inviata
solo dopo l’invio delle lettere di licenziamento e che non fosse sufficiente
l’allegazione della graduatoria di tutti i dipendenti della K.s.m. spa, con
l’indicazione dei punteggi attribuiti a ciascuno di essi, ma si dovesse
immediatamente indicare anche i lavoratori in concreto licenziati.

2. Ciò premesso, deve darsi atto che, nelle more, è
stata depositata rinuncia al ricorso per cassazione, da parte della società,
debitamente accettata da O.F.: rinuncia ed accettazione risultano sottoscritti,
oltre che dalle parti, anche dai loro difensori.

3. Vertendosi in ipotesi di rinuncia ex art. 390 c.p.c. con conseguente accettazione, non
resta che dichiarare l’estinzione del giudizio, nulla disponendo in ordine alle
spese processuali ai sensi dell’art. 391 comma
quarto c.p.c.

4. Venendo allo scrutinio della censura di cui al
motivo, relativamente alla posizione del solo G.B., ritiene il Collegio che la
stessa sia infondata.

5. In sede di legittimità, invero, è stato affermato
il principio, cui si intende dare seguito, secondo il quale, in tema di
licenziamento collettivo, la comunicazione, ai sensi dell’art. 4, comma 9, della I. n. 223
del 1991, anche dopo le modifiche apportate dall’art. 1, comma 44, della I. n. 92 del
2012, per assolvere alla funzione cui è normativamente preordinata, non può
essere parcellizzata in tante comunicazioni – ciascuna limitata ai lavoratori
fino a quel momento licenziati ed effettuata entro sette giorni dai singoli
licenziamenti – ma deve essere unica, cioè tale da esprimere l’assetto
definitivo sull’elenco dei lavoratori da licenziare e sulle modalità di
applicazione dei criteri di scelta (Cass. n.
23034/2018).

6. La Corte territoriale si è correttamente attenuta
a questo principio rilevando che, nella fattispecie, nel provvedimento
conclusivo ex art. 4 co. 9
legge n. 223/1991, non erano stati indicati il numero e i nominativi dei
lavoratori da licenziare che non corrispondevano con tutti i soggetti
trascritti nell’elenco allegato alla prima nota del 7.8.2017; inoltre, ha
specificato che a questa comunicazione, a prescindere dal fatto che fosse stata
inviata prima dei licenziamenti, ne erano seguite altre due contenenti
rettifiche della graduatoria che privavano, quindi, la prima comunicazione del
carattere di definitività e di esaustività richiesto dalla legge.

7. Correttamente, quindi, i giudici di seconde cure
hanno precisato che la comunicazione del 7 agosto 2017 risultava inidonea,
sotto i profili di trasparenza informativa, completezza contenutistica e di
rispetto della rigida scansione procedimentale, a consentire un adeguato
controllo alle parti sociali e alle amministrazioni interessate ed essendo data
comunicazione dei recessi soltanto con le suindicate note successive, ben oltre
il termine perentorio di sette giorni.

8. Alla stregua di quanto esposto il ricorso,
proposto nei confronti di B., deve essere, pertanto, rigettato.

9. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano
come da dispositivo.

10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
115/02, nel testo risultante dalla legge
24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti
processuali, sempre come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Dichiara estinto il processo relativamente a O.F.;
rigetta il ricorso nei confronti di B.G. e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00
per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli
esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in
favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13, se
dovuto.

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