Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 marzo 2022, n. 6893

Omissioni contributive per crediti INPS e INAIL, Cartella
esattoriale, Natura fittizia dei rapporti lavorativi, Accertamento ispettivo

 

Rilevato che

 

1. con sentenza n.709 del 2015, la Corte di Appello
di Bologna ha confermato, per quanto in questa sede rileva, la pronuncia di
primo grado che aveva respinto l’opposizione svolta dall’attuale parte
ricorrente avverso cartelle esattoriali per omissioni contributive per crediti
INPS e INAIL, in riferimento alla contestata natura fittizia dei rapporti
lavorativi con i venditori coinvolti nell’accertamento ispettivo, costituiti
nelle forme dell’associazione in partecipazione;

2. avverso tale pronuncia P. s.p.a. ha proposto
ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente
illustrato con memoria;

3. l’INPS, anche quale procuratore speciale della
S.C.C.I. s.p.a., e l’INAIL hanno resistito con controricorso;

 

Considerato che

 

4. con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione degli artt. 2549,
2553 e 2554, comma
2°, c.c., per avere la Corte di merito ritenuto, sulla scorta di Cass. n. 1817 del 2013, che la pattuizione
contrattuale secondo cui i lavoratori associati avrebbero partecipato ad una
quota di utili, determinata in misura variabile, con corresponsione di un fisso
mensile quale acconto e con espressa esclusione della partecipazione alle
perdite, implicando una sostanziale indipendenza e l’eventuale divergenza tra
associante e associato dei vantaggi conseguibili dall’attività d’impresa,
costituirebbe smentita per tabulas della ricorrenza della fattispecie legale
dell’associazione in partecipazione;

5 al riguardo, questa Corte, precisando il
precedente orientamento espresso da Cass. n. 1817
del 2013 (secondo cui la causa del contratto di associazione in
partecipazione si connoterebbe per la partecipazione dell’associato al rischio
di impresa e alla distribuzione non solo degli utili, ma anche delle perdite),
ha affermato che la riconducibìlità del rapporto di lavoro al contratto di
associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte
dell’associato ovvero al contratto di lavoro subordinato con retribuzione
collegata agli utili esige un’indagine del giudice di merito volta a cogliere
la prevalenza, alla stregua anche delle modalità di attuazione del concreto
rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in
particolare, che il primo implica l’esistenza per l’associato di un rischio di
impresa che è configurabile pure laddove le parti abbiano escluso la
partecipazione alle perdite, poiché in tal caso l’eventuale assenza di utili
determina l’assenza di compensi, necessariamente correlati all’andamento
economico dell’impresa (così da ult. Cass. n.
26273 del 2020);

7. non diversamente, a ben vedere, ha affermato Cass. n. 20189 del 2015, richiamata dall’INPS nel
controricorso, essendosi in quella sede affermato che, ancorché la disciplina
dell’art. 2552 c.c. sia derogabile, né l’associante
né l’associato possono restare esonerati da “ogni perdita, ossia dal
rischio di impresa, in contrasto con l’art. 2549
c.c.”, e non potendo, come detto, ritenersi escluso dal rischio
d’impresa chi percepisca compensi correlati all’andamento economico
dell’impresa stessa;

8. nel caso di specie, i giudici territoriali, lungi
dal condurre l’accertamento di cui dianzi s’è detto, hanno erroneamente
ricondotto alla (sola) previsione di una mancata partecipazione alle perdite
non solo l’insussistenza degli elementi distintivi della causa
dell’associazione in partecipazione, ma altresì la sussistenza di un rapporto
di lavoro subordinato tra associati e odierna ricorrente, ciò che, viceversa,
in mancanza di un accertamento in concreto dei presupposti per l’operatività
dell’art. 2094 c.c., non può in alcun modo
predicarsi come conseguenza presunta iuris et de iure di una collaborazione in
ipotesi non sussumibile nel paradigma dell’associazione in partecipazione
(così, proprio con riferimento ad una fattispecie relativa a contratti conclusi
dall’odierna ricorrente, Cass. n. 3063 del 2020, che ha cassato App. Ancona n.
923/13, espressamente e adesivamente richiamata a pag.3 della sentenza impugnata);

9. il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la
sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in
diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di
cassazione;

 

P.Q.M.

 

accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e
rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che
provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 marzo 2022, n. 6893
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