Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 marzo 2022, n. 7247

Licenziamento, Superamento del periodo di comporto, CCNL di
settore, Nesso causale tra le assenze e l’infortunio

 

Rilevato che

 

1. La Corte di appello di L’Aquila ha rigettato il
reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Vasto che aveva accertato
l’illegittimità del licenziamento intimato dalla B. s.r.l. a S. M. in data 28
luglio 2015 per avvenuto superamento del periodo di comporto.

2. La Corte di merito ha accertato che l’art. 52 del
CCNL di settore prevedeva in relazione ad un’anzianità superiore a sei anni un
periodo di comporto di sedici mesi da calcolare nell’ambito di un triennio. Ha
preso atto del fatto che il lavoratore si era assentato per cinquecento sei
giorni ma che dalle assenze andavano scomputate quelle comunque riferibili ai
tre infortuni sul lavoro sofferti tenuto conto anche del mancato mutamento
delle mansioni, che pure era stato sollecitato dal lavoratore, evidenziando che
aveva provato il nesso causale tra dette assenze ed in particolare l’infortunio
del 22 luglio 2013 oltre che l’avvenuta violazione da parte della datrice di
lavoro dell’art. 2087 cod. civ.. Ha ritenuto del pari provato che le operazioni
cui si era dovuto sottoporre il lavoratore erano anch’esse causalmente
collegate all’infortunio citato.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto
ricorso la B. s.r.l. affidato a sei motivi. S. M. ha resistito con
controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie
illustrative ai sensi dell’art. 380
bis 1 cod. proc. civ..

 

Considerato che

 

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la
violazione ed errata interpretazione dell’art. 53 del d.p.r. n.1124 del 1965.
Deduce la ricorrente che se la circostanza che lavoratore abbia rinunciato alla
prestazione INAIL non implica che la malattia possa essere imputata
all’infortunio, tuttavia a giudizio della ricorrente, in mancanza di una
richiesta di riapertura dell’infortunio, dovrebbero essere esclusi i periodi di
malattia successivi all’attestata guarigione da parte dell’Istituto

5. La censura è inammissibile in quanto non coglie
il senso della motivazione della sentenza. La Corte di appello ha infatti
escluso dal computo utile ai fini dell’accertamento dell’avvenuto superamento
del periodo di comporto tutte le assenze maturate nel periodo dal 31 ottobre
2013 al 9 giugno 2014 e dal 27 luglio 2014 al 28 luglio 2015 avendo accertato
in fatto che il lavoratore aveva provato l’esistenza di un nesso causale con
una malattia da ricollegare ad una compiuta violazione degli obblighi di
sicurezza da parte del datore di lavoro. La censura invece si appunta sulla
circostanza che detti periodi di malattia erano successivi alla certificazione
di avvenuta guarigione dagli esiti dell’infortunio. Si tratta di ragionamenti
che si muovono su piani diversi.

La circostanza che sia stata attestata una
guarigione dagli esiti temporanei di uno specifico infortunio non esclude che
possano persistere delle conseguenze permanenti che, come nel caso in esame,
rendano morbigeno l’ambiente di lavoro in relazione alle modalità di
espletamento della prestazione. Quest’ultimo ragionamento, sul quale si fonda
la decisione, non è affatto inciso dalla censura che deve perciò essere
dichiarata inammissibile.

6. Anche il secondo motivo di ricorso, con il quale
è denunciata la nullità della sentenza in relazione all’art. 132 n. 4
cod.proc.civ., è inammissibile. Come è noto, per aversi la violazione del 132
n. 4 cod.proc.civ. è necessario che la motivazione risulti del tutto inidonea
ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione
per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili, così come afferma l’odierna ricorrente, oppure perché perplessa
ed obiettivamente incomprensibile (cfr. Cass. 25/09/2018 n. 22598). E tuttavia
nel caso in esame la critica si risolve piuttosto in una diversa ricostruzione
dei fatti acquisiti al processo che si asserisce essere logica e convincente
laddove invece la sentenza, con un percorso logico e fattualmente aderente alle
allegazioni delle parti ed alle prove acquisite, ha ricostruito che le assenze
accumulate dal lavoratore erano conseguenti ad una situazione di
incompatibilità , cui la datrice di lavoro pur sollecitata non ha posto
rimedio, tra le mansioni assegnate ed i postumi permanenti del primo infortunio
e di quelli che sono poi seguiti sempre sul medesimo arto. Nessun contrasto
irriducibile tra affermazioni inconciliabili è ravvisabile nella motivazione
della sentenza che segue un percorso logico con il quale il giudice di appello
esercitando i poteri a lui attribuiti ha ricostruito i fatti traendone la
conclusione della riferibilità delle assenze a patologie connesse alla mancata
adozione da parte della datrice di lavoro delle precauzioni necessarie in relazione
allo stato di salute del lavoratore che le era ben noto.

7. Del pari non può essere accolto il terzo motivo
con il quale è denunciata la violazione dell’art. 104 del d.p.r. n. 1124 del
1965  deducendosi che non sarebbe stata
mai contestata l’imputazione a malattia comune delle patologie certificate
nelle assenze.

7.1. Rileva il Collegio che l’art. 104 citato si
inserisce nel sistema delineato dal d.p.r. n. 1124 del 1965 per il
conseguimento delle prestazioni da parte dell’Istituto per le assicurazioni
degli infortuni sul lavoro ed in tale quadro impone dei precisi obblighi di
contestazione da parte del lavoratore che si veda negata la riferibilità ad
infortunio sul lavoro di un determinato evento ovvero veda ridotta l’invalidità
temporanea o la misura dei postumi permanenti.

7.2. La sentenza invece si preoccupa di analizzare,
in disparte dalle prestazioni previdenziali, alle quali il lavoratore può ben
rinunciare, se comunque la patologia che ha determinato le assenze fosse o meno
riferibile ad una causa lavorativa ovvero risulti o meno collegata alle
modalità di svolgimento della prestazione. In questa prospettiva la Corte dì
appello si è attenuta a principi ripetutamente affermati da questa Corte (cfr.
tra le altre Cass. 27/06/2017 n. 15972 e Cass. 28/03/2011 n. 7037) secondo cui
“le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia
professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o
malattia contenuta nell’art. 2110 cod.civ., sono normalmente computabili nel
previsto periodo di conservazione del posto, mentre, affinchè l’assenza per
malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che
la stessa abbia un’origine professionale, ossia meramente connessa alla
prestazione lavorativa, ma è necessario che, in relazione ad essa ed alla sua
genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod.
civ..” In tali ipotesi l’impossibilità della prestazione lavorativa è
imputabile al comportamento della stessa parte cui detta prestazione è
destinata. In sostanza è corretta la sentenza che ritiene che le assenze del
lavoratore dovute a malattia connessa a specifici fattori di nocività insiti
nelle modalità di esercizio delle mansioni e comunque presenti nell’ambiente di
lavoro, e siano pertanto collegate allo svolgimento dell’attività lavorativa,
anche quando il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e
dannosa, per essere egli inadempiente all’obbligazione contrattuale a lui
facente carico ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., norma che gli impone di porre
in essere le misure necessarie – secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica – per la tutela dell’integrità fisica e della
personalità morale del lavoratore, atteso che in tali ipotesi l’impossibilità
della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento della stessa parte
cui detta prestazione è destinata (cfr. Cass. n.7037/2011 cit.).

8. Il quarto motivo, con il quale si denuncia la
violazione dell’art. 2087 cod.civ. in relazione all’art. 360 primo comma n. 5
cod.proc.cìv. è inammissibile sotto vari profili. In primo luogo, perché non
consente di isolare nel motivo i due distinti profili di violazione denunciati
(cfr. Cass. 23/10/2018 n. 26874 e 23/09/2011 n. 19443). Inoltre poiché la censura
da  canto si propone come una denuncia di
violazione dì legge ma nella sostanza si risolve nella richiesta di procedere
ad una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella opposta ma ugualmente
compatibile con gli stessi adottata dal giudice di appello, non consentita
davanti alla Cassazione.

9. Neppure è ravvisabile la violazione art. 132 cod.
proc. civ. per essere del tutto apparente la motivazione della sentenza che non
spiegherebbe in che modo le assenze connesse agli interventi chirurgici siano
ricollegabili agli infortuni posto che non era stata mai lamentata la
violazione di norme antinfortunistiche (quinto motivo)

9.1. La sentenza chiarisce a pagina 9 nell’ultimo
capoverso le ragioni per le quali ha ritenuto che gli interventi chirurgici alla
mano si erano resi necessari per ovviare agli esiti dell’infortunio. Anche in
questo caso la censura più che denunciare il vizio processuale si risolve nella
proposta di una diversa ricostruzione fattuale. La motivazione c’è ed è
tutt’altro che apparente.

10. Del pari è inammissibile l’ultimo motivo di
ricorso con il quale è denunciata la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 cod. proc. civ. per omessa pronuncia
su specifiche eccezioni e impugnazioni proposte. Ancora una volta la censura
contrappone alla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello una
diversa valutazione delle circostanze acquisite (in particolare con riguardo
all’assistenza dì una sorta di concorso di colpa nell’aggravamento dei postumi.
Sotto la veste di un vizio processuale, la mancata corrispondenza tra chiesto e
pronunciato, si cela la pretesa di una diversa ricostruzione dei fatti. Di
fatto ciò di cui ci si duole è che non si sarebbe tenuto nella dovuta
considerazione il comportamento del lavoratore, attestato dal consulente che
aveva dato atto del fatto che il gesso era stato autonomamente rimosso ma non
ne aveva poi tratto alcuna conclusione così come tale circostanza era stata
disattesa anche dal giudice di appello che peraltro non aveva disposto la
rinnovazione della consulenza. Orbene, una tale censura avrebbe dovuto essere
veicolata come vizio di motivazione, nei limiti in cui lo stesso è ancora
ammissibile, e non lo è stato fatto. Va rilevato infatti che se nel giudizio d’appello
è ammissibile la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio,
ove sì contestino le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal
giudice di primo grado, poiché non viene chiesta l’ammissione di un nuovo mezzo
di prova, tuttavia il giudice che pur non ha l’obbligo di motivare il diniego,
che può essere anche implicito, è tenuto a rispondere alle censure
tecnico-valutative mosse dall’appellante avverso le valutazioni di ugual natura
contenute nella sentenza impugnata, sicché l’omesso espresso rigetto
dell’istanza di rinnovazione non integra un vizio di omessa pronuncia ai sensi
dell’art. 112 cod. proc. civ., ma, eventualmente, un vizio di motivazione in
ordine alle ragioni addotte per rigettare le censure tecniche alla sentenza
impugnata.

11. In conclusione, per le ragioni esposte, il
ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e
sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per
il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13
comma 1 bis del citato d.P.R,, se dovuto.

 

P.Q.M.

 

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si
liquidano in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15%
per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13
comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

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