Il giudice non può disporre arrotondamenti, per eccesso o per difetto, nel determinare la percentuale di danno indennizzabile dall’Inail.

Nota a Cass. 10 gennaio 2022, n. 451

Pamela Coti

Il giudice e il consulente tecnico incaricato, nel fissare la percentuale di danno al fine del riconoscimento di un beneficio di legge, devono fare riferimento unicamente all’ art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000, ove detta percentuale è indicata, a seconda dei casi, con un valore unico ovvero in un intervallo di valori o ancora con locuzioni “superiore a” ovvero “fino a”, escludendo la possibilità di disporre arrotondamenti per eccesso o per difetto (e anche per frazioni di punto).

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione 10 gennaio 2022, n. 451/2022 in relazione al giudizio promosso da una lavoratrice nei confronti dell’Inail diretto al riconoscimento dell’origine professionale della malattia contratta in quindici anni di assegnazione ad una mansione morbigena nonché al riconoscimento del diritto all’indennizzo.

Il consulente nominato dal giudice per valutare il grado di lesione dell’integrità psicofisica della lavoratrice, lo aveva accertato nella misura 15,75%. A seguito di tale valutazione, il giudice adìto aveva arrotondato il danno alla percentuale del 16 %, in base a presunte prassi correnti.

La Cassazione, cassando la sentenza, ha precisato che:

  • l’arrotondamento della percentuale di inabilità dal 15% al 16% è stato illegittimamente applicato, comportando il mutamento del titolo della prestazione previdenziale (rendita al posto di indennizzo in capitale), “in violazione dei criteri indicati dal legislatore, dai quali si evince l’intento di prendere in considerazione le percentuali di inabilità solo in termini di unità intere, senza peraltro prevedere, in nessun caso, la possibilità di arrotondamento”;
  • la rendita INAIL è corrisposta solo in caso di menomazioni che hanno determinato un grado d’inabilità superiore al 16%; diversamente, le invalidità residuate in misura pari o superiore al 6 per cento e fino al 16%, vengono indennizzate in capitale;
  • dal momento che la soglia del 16% rappresenta la percentuale minima per accedere al diritto alla rendita l’arrotondamento per eccesso di inabilità stimate di grado inferiore, pur se in frazione di punto, si traduce nel riconoscimento di un diritto in assenza dei presupposti derivanti dalla legge.
La percentuale di danno indennizzabile dall’Inail non può essere arrotondata dal giudice
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