Anche un sopralluogo necessita di una adeguata informativa sulla sicurezza

Nota a Cass. 16 novembre 2021, n. 5118

Flavia Durval

Luogo di lavoro è infatti “ogni tipologia di spazio idoneo ad assumere tale qualità, a condizione che ivi sia ospitato almeno un posto di lavoro o esso sia accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro” (v. fra tante, Cass. n. 45316/2019; Cass. n. 43840/2018; Cass. n. 2343/2013).

È quanto ribadisce la Corte di Cassazione (16 novembre 2021, n. 5118, conf. ad App. Milano 4 marzo 2020), in un caso in cui era stata riconosciuta la responsabilità penale del datore di lavoro che non aveva fornito ad un dipendente infortunatosi adeguate informazioni in ordine al lavoro da svolgersi ed ai connessi rischi, nonché in relazione al mancato allestimento di adeguate misure di protezione. E ciò, a prescindere “dal fatto che si fosse trattato, o meno, dello svolgimento di una semplice attività di sopralluogo”.

Secondo la Corte, ciò che rileva, in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, è infatti l’adempimento degli obblighi di informazione e formazione dei dipendenti, gravante sul datore di lavoro. Tale obbligo “non è escluso né è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro” (così, Cass.  n. 22147/2016).

Inoltre, nella fattispecie, vi era stata, una grave omissione informativa in ordine allo stato dei luoghi, che aveva impedito al lavoratore infortunatosi di munirsi di adeguati mezzi di protezione individuale.

Nello specifico, secondo i giudici, «l’accertare…se nella specie trattavasi, o meno, di un mero sopralluogo è un dato non determinante e neutro rispetto alla responsabilità così come ascritta all’imputato. Tale sopralluogo, infatti, era stato comunque effettuato» dal dipendente, «su espressa richiesta» del datore di lavoro, «senza aver ricevuto nessuna preventiva informazione che, invece, il datore di lavoro avrebbe dovuto dispensare e che avrebbe potuto consentire alla vittima di acquisire consapevolezza della situazione cui stava andando incontro, adottando le necessarie cautele”.

La Cassazione sottolinea altresì che:

a) il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme;

b) il comportamento abnorme consiste in una condotta imprudente del lavoratore posta in essere da quest’ultimo “del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistita in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro” (v. fra tante, Cass. n.40164/2004).

Il luogo di lavoro
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