Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 marzo 2022, n. 7166

Tributi, IRAP, Agente di commercio, Presupposto di autonoma
organizzazione, Prestazioni di terzi

 

Fatti di causa

 

il contribuente, negando di disporre di una autonoma
organizzazione, proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi
sull’istanza di rimborso dell’IRAP pagata negli anni dal 2010 al 2014 in quanto
i redditi da lui dichiarati sarebbero da attribuirsi alla sua attività di
agente di commercio avvalendosi di beni strumentali di modesta entità;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il
ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale
respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate affermando che il contribuente
ha provato e documentato l’assenza di una autonoma organizzazione, avendo
esercitato la propria attività autonoma in via quasi esclusivamente personale e
i costi evidenziati dal contribuente dimostrano il rispetto dei canoni previsti
dalla Cassazione ai fini dell’insussistenza dell’autonoma organizzazione mentre
i compensi corrisposti a terzi sono di modesta entità rispetto al fatturato
prodotto, per cui tale elemento non può essere considerato influente alla
determinazione dell’autonoma organizzazione.

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato
ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente resisteva con
controricorso.

 

Ragioni della decisione

 

Considerato che con il motivo d’impugnazione, in
relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate
denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446
del 1997 e dell’art. 2697 cod. civ. in quanto nella specie il contribuente si
sarebbe sistematicamente avvalso di prestazioni rese da altro agente di
commercio e sarebbe dunque presente un’autonoma organizzazione, la cui prova
sarebbe stata illegittimamente posta a carico dell’Agenzia delle entrate.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Secondo questa Corte, infatti: in tema di IRAP,
l’esercizio di attività di agente di commercio di cui all’art. 1, della I.n.
204 del 1995 è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto ove si tratti di
attività non autonomamente organizzata, con onere a carico del contribuente, in
caso di richiesta di rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, della
prova dell’assenza delle condizioni dell’autonoma organizzazione (nella specie,
la Cassazione ha ritenuto carente la valutazione del giudice di merito in
ordine alla concreta tipologia dei beni strumentali e delle spese ritenute
indicative di autonoma organizzazione: Cass. n. 9325 del 2017);

in tema di IRAP, l’esercizio dell’attività  di promotore finanziario di cui all’art. 31,
comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è escluso dall’applicazione
dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente
organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento
spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se
congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi
forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in
strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b)
impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidie, il
minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di
organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta
asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni
(Cass. 25 maggio 2019, n. 12111; analogamente Cass. 19 aprile 2018, n. 9786;
Cass. 21 marzo 2012, n. 4492; Cass. 4 novembre 2020, n. 24516);

in tema di imposta regionale sulle attività
produttive, al fine di valutare la sussistenza del presupposto impositivo
dell'”autonoma organizzazione”, non è sufficiente accertare che il
contribuente si è avvalso in modo continuativo delle prestazioni di un
collaboratore, ma è necessario verificare l’esame del concreto apporto da
questi fornito all’attività svolta, essendo il predetto requisito escluso
quando il contribuente si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di
un dipendente con mansioni esecutive (Cass. 19 novembre 2019, n. 30085).

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è
censurabile laddove – affermando che il contribuente ha provato e documentato
l’assenza di una autonoma organizzazione, avendo esercitato la propria attività
autonoma in via quasi esclusivamente personale, i costi evidenziati dal
contribuente dimostrano il rispetto dei canoni previsti dalla Cassazione ai
fini dell’insussistenza dell’autonoma organizzazione mentre i compensi
corrisposti a terzi sono di modesta entità rispetto al fatturato prodotto, per
cui tale elemento non può essere considerato influente alla determinazione
dell’autonoma organizzazione – pur enunciando correttamente i principi di
diritto pertinenti riguardanti la questione, non ha adeguatamente spiegato
perché tali principi di diritto dovrebbero escludere, nel caso di specie,
l’imposizione dell’IRAP a carico della parte contribuente, pur in assenza di
una descrizione della concreta tipologia dei beni strumentali utilizzati dalla
parte contribuente e nonostante quest’ultima si sia avvalsa di soggetti terzi
la cui presenza comunque, al di là della modestia del compenso loro
corrisposto, tradisce tendenzialmente l’esistenza di una autonoma
organizzazione dei fattori della produzione, organizzazione la cui assenza va
provata dal contribuente. In definitiva la Commissione Tributaria Regionale non
ha compiuto uno sforzo adeguato per comprendere se la situazione di fatto,
descritta in maniera eccessivamente sommaria e generica, potesse o meno dare
luogo ad una autonoma organizzazione così come definita dai principi di diritto
pure correttamente enunciati.

Ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione,
il ricorso dell’Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza
impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale
dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del presente
giudizio.

 

P.Q.M.

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa
composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 marzo 2022, n. 7166
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