Il motivo legittimo del licenziamento non ne esclude la nullità se risulta discriminatorio
Nota a Cass. 27 gennaio 2022, n. 2414
Sonia Gioia
L’esistenza di un motivo legittimo alla base del recesso datoriale non esclude la nullità del provvedimento ove venga accertata la finalità discriminatoria dello stesso.
Tale principio è sottolineato dalla Corte di Cassazione (27 gennaio 2022, n. 2414) in un caso in cui il lavoratore aveva dedotto la illegittimità del licenziamento, formalmente intimato per superamento del periodo di comporto, argomentando dal fatto che la malattia era causalmente da collegare alla illegittima condotta datoriale e che il recesso era stato determinato da un intento ritorsivo ed era discriminatorio in quanto collegato all’attività sindacale svolta dal lavoratore.
I giudici precisano altresì che, nell’ipotesi di ricorso da parte del lavoratore basato sul carattere ritorsivo del licenziamento, e quindi di una domanda di accertamento della nullità del provvedimento datoriale per motivo illecito ai sensi dell’art. 1345 c.c., è necessario che l’intento ritorsivo del datore di lavoro, la cui prova è a carico del lavoratore (v. Cass. n. 20742/2018 e Cass. n. 26035/2018), “sia determinante, cioè tale costituire l’unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale; ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all’applicazione della tutela prevista dallo st. lav. novellato, art. 18, comma 1, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento” (v. Cass. n. 9468/2019).
Per converso, la prova della unicità e determinatezza del motivo non rileva nel caso di licenziamento discriminatorio, che può discendere da altro motivo legittimo ed essere comunque nullo (Cass. n. 28453/2018 e Cass. n. 6575/2016). In altri termini, mentre il motivo ritorsivo del licenziamento lo rende nullo solo se è unico e determinante, quindi escluso dalla presenza di una ragione giustificatrice, quest’ultima può convivere con la possibile natura discriminatoria, il cui accertamento rende comunque nullo il licenziamento. Di conseguenza, la presenza di una ragione giustificativa del licenziamento non ne esclude la possibile natura discriminatoria.
In tema, v. anche, in q. sito, P. PIZZUTI, Licenziamento discriminatorio e ritorsivo.