Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 marzo 2022, n. 8052

Licenziamento, Superamento del periodo di comporto,
Riconducibilità delle assenze alle lesioni riportate a causa dell’infortunio,
Prova, Responsabilità

 

Fatti di causa

 

1. F.D.V. ha agito in giudizio nei confronti della
A. s.r.l. per far accertare la nullità o l’illegittimità del licenziamento
intimatogli il 13.6.2014, per superamento del periodo di comporto.

2. Il Tribunale di Cosenza, con ordinanza emessa
all’esito della fase sommaria (art.
1, comma 49, l. n. 92 del 2012), ha respinto la domanda per difetto di
allegazioni e di prova sulla riconducibilità delle assenze alle lesioni
riportate dal lavoratore a causa dell’infortunio subito il 20.9.2013 e, con
successiva sentenza, ha rigettato l’opposizione sul rilievo che il lavoratore
solo in quest’ultima fase aveva descritto l’infortunio come causato dalla
rottura di un gancio a cui era appesa la carne nella cella frigorifero,
addebitandone la responsabilità al datore di lavoro, in tal modo realizzando
una inammissibile mutatio libelli.

3. La Corte d’appello di Catanzaro ha accolto il
reclamo del lavoratore e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha
dichiarato la nullità del licenziamento e condannato la società a reintegrare
il dipendente nel posto di lavoro ed a risarcirgli il danno commisurato a
dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

4. La Corte di merito ha escluso che fosse stata
realizzata una mutatio libelli poiché il ricorrente in opposizione si era
limitato a specificare circostanze di fatto sull’infortunio, già dedotto nel
ricorso originario, ed aveva aggiunto ulteriori omissioni datoriali, lasciando
inalterati i fatti costitutivi del diritto azionato. Ha accertato, in base alle
prove testimoniali raccolte, la responsabilità della datrice di lavoro per
l’infortunio verificatosi ai danni del dipendente; questi aveva riportato
lesioni a causa della caduta della carne appesa alla struttura della cella
frigorifero, divenuta inidonea a sorreggerla per omessa manutenzione. Ha
ritenuto che le assenze dal lavoro del dipendente fossero riferibili alle
lesioni riportate in seguito all’infortunio imputabile a responsabilità
datoriale. Ha dichiarato nullo il licenziamento per violazione della norma
imperativa di cui all’art. 2110, comma 2, cod. civ.
ed applicato, nella incontestata sussistenza del necessario requisito
occupazionale, la tutela prevista dall’art. 18, commi 7 e 4, l. n. 300
del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del
2012.

5. Avverso tale sentenza la A. s.r.l. in
liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. F.D.V.
ha resistito con controricorso.

 

Ragioni della decisione

 

6. Con nota depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., le parti hanno dato atto
dell’avvenuta conciliazione della lite, come da atto di transazione sottoscritto
il 10.9.2019 e allegato.

7. Dall’atto di transazione risulta che le parti
hanno raggiunto un accordo conciliativo sulla controversia oggetto di causa,
anche riguardo alle spese di lite, e tale atto è idoneo a dimostrare
l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di
cassazione e la conseguente mancanza di interesse delle parti a proseguire il
giudizio.

8. Non ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24
dicembre 2012 n. 228, atteso che l’obbligo di versamento di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di
integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, (Cass.
n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015), nel caso di specie non sussistenti.

 

P.Q.M.

 

Dichiara cessata la materia del contendere con
compensazione delle spese di lite.

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