“Interpretazione autentica” in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti

Nota a Cass. (ord.) 9 febbraio 2022, n. 4156

Fabio Iacobone

“L’eventuale continuatività della corresponsione del compenso per la trasferta non ne modifica l’assoggettabilità al regime contributivo (e fiscale) meno gravoso di quello stabilito in via generale per la retribuzione imponibile rispettivamente previsto sia nell’art. 11, legge n. 467 del 1984, sia nel vigente art. 51, comma 6, d.P.R. n. 917 del 1986 (così come nel successivo art. 48, comma 6, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 314 del 1997)”.

Tale principio, ribadito dalla Corte di Cassazione (ord. 9 febbraio 2022, n. 4156, diff. da App. Bologna n. 823/2015), è stato affermato dalle S.U. della Corte medesima (n. 27093/2017, in q. sito con nota di MN. BETTINI), secondo cui il D.L. n. 193/2016, art. 7-quinquies (conv. con L. n. 225/2016), ha introdotto una norma retroattiva autoqualificata di “interpretazione autentica” in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti.

Come noto, in base alla citata disposizione:

1) “il comma 6 dell’art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» debba interpretarsi «nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta” (co.1);

2) “Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell’art. 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51” (co.2).

Regime contributivo dei lavoratori in trasferta e trasfertisti
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