Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 marzo 2022, n. 9159
Infortunio sul lavoro, Responsabilità penale del committente
– Azione di regresso dell’INAIL, Presupposto
Fatti di causa
1. Il giudice di primo grado, pronunziando sul
ricorso con il quale l’INAIL aveva esercitato l’azione di regresso contro F.N.i
e la G.P. s.p.a. per ottenere il rimborso delle somme corrisposte ai superstiti
di S.K., deceduto in conseguenza di infortunio sul lavoro, condannò il N. a
rimborsare all’INAIL la somma complessiva di € 275.378,99, comprensiva degli
interessi legali maturati fino al 29 aprile 2016 sui ratei di rendita e
sull’assegno funerario già corrisposti dall’INAIL, oltre agli interessi
maturandi dal 30.4.2016 al saldo; respinse la domanda contro la G.P. s.p.a. la
quale aveva chiamato in causa A. -Le Assicurazioni di Italia s.p.a. per essere
tenuta indenne dalle somme che in ipotesi fosse stata condannata a pagare
all’esito del giudizio.
2. La decisione è stata confermata dalla Corte di
appello di Perugia che ha respinto la impugnazione dell’INAIL intesa a
censurare la decisione di primo grado per avere ritenuto non più sottoponibile
a verifica giudiziale l’apporto causale della G. P. s.p.a., committente dei
lavori alla ditta A. del N., datore di lavoro del K., in considerazione del
definitivo accertamento in sede penale della responsabilità del solo N. nella
produzione dell’evento. La Corte distrettuale ha, infatti, ritenuto che in
virtù dell’art. 651 cod. proc. pen. la esclusione
di ogni responsabilità penale in capo all’ ing. S., incaricato per la sicurezza
del cantiere dalla società committente dei lavori appaltati al N. non
consentiva di accogliere la domanda di regresso dell’istituto assicuratore nei
confronti della società; ha inoltre evidenziato, in sintonia con il primo
giudice, che nel ricorso introduttivo l’istituto assicuratore non aveva neppure
chiaramente enunciato gli elementi da cui sarebbe dovuta emergere la
responsabilità penale del legale rappresentante per il verificarsi
dell’infortunio, << una lacuna di per sé ostativa all’accoglimento della
domanda»;
Per la cassazione della decisione ha proposto
ricorso l’INAIL sulla base di due motivi; G. P. s.p.a. ha resistito con
tempestivo controricorso; F.N. non ha svolto attività difensiva Generali
Assicurazioni s.p.a. non ha svolto attività difensiva.
L’INAIL e G.P. s.p.a. hanno ciascuno depositato
memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso l’INAIL, deducendo
violazione degli artt. 10 e 11 d. P.R. n. 1124/1965 nonché dell’art. 652 cod.
proc. pen. censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che la sentenza
definitiva di assoluzione in sede penale dell’ing. S., responsabile per la
sicurezza nominato dalla società committente, precludeva al giudice civile di
procedere all’accertamento incidenter tantum della responsabilità di
quest’ultima nella produzione dell’infortunio in oggetto; la Corte di merito
non aveva infatti considerato che l’assoluzione concerneva non il legale
rappresentante della società o il responsabile dei lavori da essa nominato
bensì un soggetto diverso dal committente e che questi era stato assolto in
sintesi per difetto di causalità tra la condotta e il verificarsi dell’evento
lesivo; il committente non poteva opporre all’istituto né la sentenza penale di
assoluzione, «per non avere commesso il fatto», sentenza che produce i suoi
effetti solo nei confronti dell’imputato, né la sentenza di assoluzione «perché
il fatto non sussiste» poiché la stessa riguardava una contestazione che nulla
aveva a che fare con le omissioni poste in essere dalla committente ed allegate
nel ricorso per azione di regresso dall’INAIL.
2. Con il secondo motivo, deducendo violazione e
falsa applicazione degli artt. 3 e 6 d.Igs n. 494/1996 nonché dell’art. 7 d.Igs
n. 626 del1994, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso,
nonostante le allegazioni dell’INAIL e le prove acquisite nel processo, che
l’infortunio nel quale aveva preso la vita S.K. fosse causalmente ascrivibile
anche alla violazione della normativa antiinfortunistica da parte della società
committente.
3. Il secondo motivo di ricorso, che in ragione del
rilievo dirimente collegato al suo mancato accoglimento viene esaminato con
priorità, non è formulato in termini idonei alla valida censura della
(autonoma) rado decidendi rappresentata dall’affermazione della Corte di merito
in ordine alla mancanza di chiara allegazione da parte dell’INAIL degli
elementi idonei a configurare la responsabilità penale della società, mancanza
ritenuta << lacuna di per sé ostativa all’accoglimento della domanda».
3.1. Parte ricorrente, infatti, in violazione del
principio di specificità del ricorso per cassazione, che risulta ora tradotto
nelle puntuali e definitive disposizioni contenute negli artt. 366, comma 1,
n.6 e 369, co. 2, n. 4 cod. proc. civ., ha omesso di trascrivere o esporre per
riassunto il contenuto del ricorso introduttivo dell’INAIL al fine di
consentire al Collegio, sulla base del solo esame del ricorso per cassazione,
la verifica della congruità e logicità della motivazione resa dalla Corte di
merito circa la adeguatezza ed idoneità del compendio allegatorio di primo
grado a fondare l’affermazione della responsabilità penale della società quale
presupposto per l’azione di regresso. La tecnica redazionale utilizzata nella
illustrazione del motivo, connotata dalla trascrizione solo parziale di alcuni
brani, verosimilmente riferiti all’originario ricorso, alternata a
considerazioni deduttive dell’istituto ( delle quali non è dato comprendere se
ed in che misura fossero state trasfuse
nell’originario ricorso), non consente di verificare la completezza ed idoneità
delle allegazioni in fatto e deduzioni in diritto formulate dall’INAIL
nell’originario ricorso riguardo all’azione di regresso esercitata nei
confronti della G.P. s.p.a.; in particolare, non sono specificate le condizioni
alle quali nella originaria domanda era stata ancorata la responsabilità penale
della società quale soggetto committente; neppure è chiarito se ai sensi
dell’art. art. 7 d. Igs n. 626/1994, ricorresse un’ipotesi di appalto
endoaziendale oppure vi fosse stata solo ingerenza della committente nella
concreta esecuzione dei lavori appaltati (Cass. n. 11131 del 2017, Cass. n. 19132
del 2011).
4. In base alle considerazioni che precedono il
ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese di lite liquidate
secondo soccombenza.
5. Sussistono i presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il a norma del
comma 1 bis dell’art.13 d. P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte
ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 7.000,00 per
compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella
misura del 15% e accessori come per legge, con distrazione in favore dell’avv.
G.R. dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n.
115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1
bis dello stesso art.13, se dovuto.