La condotta colposa del dipendente, vittima di infortunio sul lavoro, non esclude la responsabilità dell’imprenditore che non abbia adottato le cautele necessarie ad evitare anche eventuali comportamenti imprudenti delle maestranze, salvo che si tratti di rischio elettivo.
Nota a Cass. Pen. 16 febbraio 2022, n. 5417
Sonia Gioia
In materia di infortuni sul lavoro, affinché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del datore di lavoro, “è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante”.
Questo, il principio affermato dalla Corte di Cassazione (Pen., Sez. IV, 16 febbraio 2022, n. 5417, difforme da App. Firenze 23 giugno 2020) in relazione ad una fattispecie concernente l’infortunio occorso ad un prestatore precipitato da una scala a pioli mente era intento ad eseguire un lavoro di rimozione di alcuni cavi in acciaio che impedivano le ulteriori lavorazioni in quota.
Nello specifico, la Corte distrettuale aveva ritenuto che nessun addebito di colpa potesse essere mosso ai datori di lavoro, imputati per il reato di lesioni colpose gravissime ai danni del dipendente, dal momento che l’utilizzo della scala a pioli costituiva una “iniziativa personale ed estemporanea” del prestatore, qualificabile come rischio elettivo, e che il lavoro era stato eseguito “con modalità scorrette e pericolose che mai avrebbero dovuto essere poste in essere” e, perciò, neppure codificate o regolamentate nel Piano Operativo di Sicurezza, tenuto conto anche del fatto che per eseguire l’intervento in quota l’impresa aveva previsto l’impiego di prestazioni di una ditta terza e di un’apposita macchina elevatrice (c.d. carroponte).
Al riguardo, la Cassazione ha ribadito che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da una sua condotta imprudente, negligente o imperita, per cui l’area del rischio da gestire, da parte del datore di lavoro, comprende il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai prestatori.
A tale scopo, l’imprenditore è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie ad impedire l’instaurarsi, da parte dei dipendenti, “di prassi di lavoro non corrette”, foriere di pericoli per la sicurezza e l’incolumità degli stessi, soprattutto quando le modalità lavorative non sono specificamente regolamentate e il prestatore assume un’iniziativa che non si pone in contrasto con uno specifico divieto datoriale o impiega strumenti di lavoro presenti in azienda (Cass. Pen. n. 35858/2021; Cass. Pen. n. 32507/2019).
Pertanto, in caso di infortunio, non può configurarsi una responsabilità (o anche solo una corresponsabilità) del lavoratore che non si sia attenuto alle cautele imposte dalle norme antinfortunistiche o alle direttive datoriali, quando il sistema di sicurezza apprestato dal datore di lavoro presenti “evidenti criticità” e dia ingresso “ad iniziative personali volte ad accelerare le modalità di lavoro”, dal momento che l’imprenditore ha il dovere di prevenire anche tali condotte mediante l’adozione delle cautele rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento dell’attività di impiego, ai sensi dell’art. 2087 c.c. (Cass. Pen. n. 22044/2012; Cass. Pen. n. 21511/2010).
La responsabilità datoriale, invece, è esclusa in presenza di un comportamento c.d. abnorme, che sussiste non quando il prestatore “abbia compiuto un’operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli”, ma nel momento in cui abbia tenuto una condotta che, per la sua “stranezza ed imprevedibilità”, si pone al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti titolari dell’obbligo di sicurezza (Cass. Pen. n. 27871/2019).
In tale ipotesi, il comportamento del dipendente spezza il nesso eziologico tra la condotta dell’imprenditore che non abbia adottato le misure prevenzionali e l’infortunio, con conseguente esclusione della responsabilità datoriale per mancanza dell’elemento causale (Cass. Pen. n. 33976/2021; Cass. Pen. n. 16397/2015; Cass. Pen. n. 15124/2016).
Nel caso di specie, la Corte, nel censurare la pronuncia di merito in quanto “manifestamente contraria” ai principi soprarichiamati, ha escluso la responsabilità del lavoratore per l’infortunio subìto dal momento che la sua condotta, seppur imprudente, si era inserita nel segmento di lavoro appaltato ed era stata posta in essere, oltre che in assenza di specifici divieti datoriali, nell’ambito di una palese situazione di carenza di apprestamento delle misure prevenzionali, avendo il datore di lavoro omesso di definire nel POS le modalità di svolgimento dell’intervento di sganciamento dei pesanti cavi in acciaio che collegavano le pareti dell’edificio.