La natura subordinata dell’attività giornalistica può essere inquadrata nella tipologia del collaboratore fisso, anche quando non vi sia un inserimento stabile nella redazione se sussiste un apporto continuativo e duraturo, seppure limitato ad offrire servizi relativi ad un settore specifico di competenza.
Nota ad App. Roma 22 dicembre 2021, n. 4225
Pamela Coti
“L’attività di collaborazione giornalistica pluriennale, ancorché non contrassegnata da una frequentazione assidua con la redazione, dal rispetto di un orario determinato e dallo svolgimento di un’attività redazionale all’interno del sistema editoriale del giornale, si è tradotta in un apporto continuativo e duraturo nel tempo seppure limitato ad offrire servizi inerenti ad un settore informativo specifico di competenza, che è tipico dell’attività svolta dal collaboratore fisso.”
È quanto stabilito dalla Corte di Appello di Roma (22 dicembre 2021, n. 4225; diff. da Trib. Roma n. 6135/2017) in relazione all’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro di una giornalista che da quasi 30 anni collaborava con una nota testata, anche curando rubriche fisse.
Al riguardo, richiamando la giurisprudenza consolidatasi nel tempo, la Corte di Appello ha sottolineato che:
- la figura del collaboratore fisso che si rileva nel caso esaminato è delineata dall’art. 2 del CNLG., vale a dire “di un giornalista per il quale non è richiesta la qualifica di giornalista professionista, le sue prestazioni si caratterizzano per l’assenza della quotidianità, degli obblighi di presenza giornaliera nonché dell’osservanza di un orario di lavoro.” … “Il collaboratore è un lavoratore subordinato quando siano riscontrabili nello svolgimento del rapporto di lavoro i requisiti del vincolo di dipendenza, della responsabilità di un servizio e della continuità della prestazione, da intendersi come disponibilità continuativa a rendere la prestazione richiesta”;
- “non è corretto desumere la mancanza di una messa a disposizione di energie lavorative dalle sole pattuizioni contrattuali, dovendosi avere riguardo, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, anche al concreto atteggiarsi dello stesso” (Cass. n. 11065/2014);
- la Cassazione ha da tempo confermato la piena compatibilità di un notevole grado di autonomia goduto dal lavoratore-giornalista rispetto alla natura subordinata del rapporto, considerato che la non quotidianità della prestazione e l’autonomia del suo svolgimento costituiscono carattere peculiare di tale rapporto di lavoro (Cass. n. 6983/2004 e n. 4797/2004).