In mancanza degli indici di somministrazione e parasubordinazione e in presenza di un’istanza di certificazione, si configura un appalto genuino.
Nota a Cass (ord.) 16 marzo 2022, n. 8567
Flavia Durval
È genuino l’appalto in cui l’appaltatore non si sia limitato ad inviare propri dipendenti presso l’azienda committente per svolgere qualsivoglia attività lavorativa, ma abbia “organizzato con i propri mezzi e con l’assunzione su di sé del rischio d’impresa l’attività commissionata”.
Né può considerarsi determinante “l’utilizzazione – quasi integrale – di attrezzature dell’appaltante nonché l’utilizzazione di una propria dipendente – pacificamente da lui eterodiretta – non potendo escludersi che la ratio di tale scelta fosse da attribuirsi nella garanzia della qualità e delle caratteristiche del servizio espletato”.
Questa, l’affermazione della Corte di Cassazione (ord. 16 marzo 2022, n. 8567) la quale, in linea con la Corte di merito (App. L’Aquila n. 488/2018), ha valorizzato la circostanza della stipula del contratto con l’assistenza dei difensori delle parti, evidenziando come ambedue le parti (compreso il ricorrente/appaltatore che ne ha poi contestato la natura) abbiano avanzato riguardo al contratto in questione istanza di certificazione del medesimo. Ciò, sulla base del contenuto dell’istanza stessa, la quale precisava: “a) che l’organizzazione dei mezzi necessari alla realizzazione dell’appalto competeva alla sua ditta; b) che egli avrebbe utilizzato un operaio per l’esecuzione dell’appalto; c) che egli aveva la capacità tecnica per svolgere in autonomia i lavori appaltati, esercendo tale attività per diversi committenti; d) di aver pattuito un corrispettivo indipendente dalle ore di lavoro necessarie e dal numero di lavorato utilizzati, avendo adempiuto agli obblighi di legge in merito alle norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro”.