Licenziabile per giusta causa il medico psichiatra che ponga in essere molestie personali e sessuali nei confronti di una paziente.

Nota a Cass. 28 marzo 2022, n. 9931

Maria Novella Bettini

In caso di molestie personali anche a carattere sessuale da parte di un dirigente medico nei confronti di una paziente è lecito il licenziamento in tronco del medesimo in ragione della “violazione degli obblighi e dei doveri deontologici, che devono presiedere alla relazione tra il medico e il suo paziente, una violazione tanto più grave perché realizzata nel corso di una terapia psichiatrica, che vede, per sua stessa natura, uno dei soggetti coinvolti in una condizione di fragilità o di difficoltà personale”. Tale comportamento, infatti, per la sua gravità, si pone ben al di là della norma (art. 8, co. 8 e 11 ccnl, Area della Dirigenza Medico – Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale) che prevede una sanzione di tipo conservativo per le molestie anche di carattere sessuale.

Così, si è espressa la Corte di Cassazione (28 marzo 2022, n. 9931; v. anche Cass. n. 14811/2020, che ha confermato il licenziamento irrogato ad un dirigente per molestie sessuali), la quale, in linea con la Corte di merito, ha ritenuto, nello specifico, che la fattispecie, così come ricostruita alla luce delle circostanze del caso concreto (tra le quali il dimostrato contenuto erotico delle comunicazioni tra il medico e la sua paziente), si collocasse ben al di là della norma, che prevede una sanzione di tipo conservativo per le molestie anche di carattere sessuale, e fosse invece da ricondursi nell’area dei comportamenti non compresi specificamente in altre e precedenti previsioni disciplinari e tali, per la loro gravità, da non consentire la prosecuzione del rapporto, neppure in via provvisoria.

Nella fattispecie, la Corte di Appello di Firenze (sentenza n. 205/2020) ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale della medesima sede aveva ritenuto legittimo il licenziamento senza preavviso irrogato, dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria C. al medico psichiatra “per avere lo stesso intrattenuto con una paziente un rapporto estraneo a quello normale tra medico e paziente, in quanto accompagnato dalla ricerca di una relazione di natura sessuale, così ponendo in essere, anche tenuto conto dell’evidente squilibrio di posizioni che caratterizza la relazione professionale di tipo psichiatrico, una condotta di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto”.

Nel dettaglio, i giudici hanno evidenziato l’assiduità delle comunicazioni di contenuto erotico (in qualunque ora del giorno e della notte) ed il contenuto degli scambi, che esulavano “dalla relazione terapeutica per sconfinare in una impropria relazione personale”. Sicché era sorta la necessità di “interrompere subito una intimità così inopportuna, che invece il dr. … aveva proseguito ed a sua volta incentivato, fino a che l’intera vicenda si era interrotta bruscamente solo con la segnalazione della paziente V. alla UOC Psichiatria”. La condotta tenuta dal medico non poteva infatti qualificarsi esclusivamente come “molestie personali anche a carattere sessuale”, punibile soltanto con una sanzione conservativa, poiché aveva leso “la sfera personale e sessuale della paziente” ed era stata nel contempo realizzata in violazione degli “obblighi fondamentali della relazione fra medico psichiatra e paziente”. Con la conseguenza che il comportamento in oggetto ha integrato una “giusta causa risolutiva del rapporto di lavoro, trattandosi di radicale violazione degli obblighi deontologici del medico nei confronti della propria paziente, a maggior ragione nell’ambito di una terapia psichiatrica”, violazione che, per la sua gravità, non poteva consentire la prosecuzione del rapporto, neppure in via provvisoria.

Dirigente medico e molestie sessuali (Cass. n. 9931/2022)
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