Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 aprile 2022, n. 11179

Opposizione a cartella esattoriale, Rimborso delle somme
erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa,
Collocamento in mobilità, Termine di prescrizione

 

Rilevato in fatto che

 

la Corte d’appello dl Lecce, con sentenza n. 2202
del 2015 resa su impugnazione dell’INPS nei riguardi di Calzaturificio A.
s.r.l. e di Equitalia s.p.a., ha confermato la pronuncia del locale Tribunale
che aveva parzialmente accolto, riconoscendo dovuto il minor importo di euro
208.685,99, l’opposizione a cartella di pagamento emessa per un importo di euro
2.369.627,23 e notificata il 13 agosto 2010, e che aveva dichiarato non dovuti
dalla società Calzaturificio A. s.r.I., per decorsa prescrizione quinquennale,
i contributi figurativi relativi al collocamento in mobilità lunga di alcuni
dipendenti nel periodo novembre 2002-febbraio 2004, ciò pur considerando gli
atti interruttivi intervenuti in data 22 ottobre 2009 e 3 febbraio 2010; avverso
tale sentenza ricorre per cassazione l’Inps sulla base di un unico motivo di
ricorso;

la Calzaturificio A. s.r.l. ed Equitalia s.p.a. non
hanno opposto difese;

 

Considerato che

 

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360
c.p.c., comma 1, n. 3, l’istituto ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione, della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 5, comma 4, e della L. 8
agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9 e contesta la ricostruzione del quadro
normativo operata dalla Corte territoriale, escludendo che il credito vantato
possa essere ricompreso tra quelli per i quali trova applicazione il termine
breve quinquennale; afferma che, nel caso in esame, opera l’ordinario termine
decennale; la questione è stata definita negativamente per il ricorrente dalla
costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 28605 del 2018; Cass. n. 399
del 2020; 453 del 2022);

l’Istituto ha posto il quesito se le somme
necessarie a ristorare l’Inps della contribuzione figurativa riconosciuta ai
lavoratori in mobilità lunga e posti a carico delle imprese, siano contributi
previdenziali;

secondo il ricorrente le somme rimborsate dal datore
di lavoro non sarebbero qualificabili contributi figurativi, ma costituirebbero
il ristoro del costo economico che l’ordinamento sopporta per riconoscere al
lavoratore la tutela contributiva di tipo figurativo;

il ricorso è infondato dovendo essere confermato il
principio già affermato da questa Corte secondo cui il credito vantato
dall’INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme
erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa
afferenti al regime della cd. Mobilità lunga, va ascritto all’ampia categoria
dei contributi previdenziali e soggiace quindi al termine di prescrizione
quinquennale, previsto dalla L. n. 335 del 1935, art. 3, comma 9, lett. B (cfr. Cass. ord. n. 399/2020,
sent. n. 28605/2018, n. 672/2018, n. 24828/2011, n. 27674/2011);

si è precisato che con riferimento alla
denominazione “onere” data dal legislatore alle somme dovute dal
datore di lavoro all’ente previdenziale, che si tratta di differenze
terminologiche che non incidono sull’appartenenza alla comune ed ampia
categoria dei contributi previdenziali (per gli ulteriori argomenti ed ipotesi
esemplificative si rinvia a Cass. n. 672 del 2018 cit.), ed ancor più sul
regime prescrizionale, per cui pur dandosi atto della precipua diversità, per
natura e funzione, dei contributi complessivamente considerati, risponde ad un
criterio di ragionevolezza assoggettare alla disciplina della prescrizione,
dettata dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b), tutti i contributi
nell’accezione lata comprensiva, come nella specie, anche degli oneri economici
relativi alla permanenza in mobilità per i periodi eccedenti la mobilità
ordinaria, sopportati dall’ente previdenziale sia per erogare al lavoratore la
prestazione economica sia per accreditare la relativa contribuzione figurativa;

a tanto consegue che la sentenza impugnata non è
suscettibile di cassazione;

nulla va disposto sulle spese del giudizio non
avendo la s.r.l. Calzature A. in liquidazione svolto attività difensive.

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma
1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello previsto per il ricorso ex art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

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