Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 aprile 2022, n. 10753
Disabili, Accertamento tecnico preventivo, Status di
handicap “grave” ex art.
3, co. 1 e 3, L. n. 104/1992, Godimento delle agevolazioni, Permessi
lavorativi, Difetto di interesse ad agire, Carattere non decisorio del
provvedimento di diniego
Rilevato che
D.E. ha adito il Tribunale di Napoli, in funzione di
giudice del lavoro, con istanza di accertamento tecnico preventivo, per ottenere
declaratoria dello status di handicap “grave” di cui all’art. 3, commi 1 e 3, della legge
n. 104 del 1992, deducendo che il riconoscimento di tale status le era
stato negato in sede amministrativa, in quanto la competente commissione medica
le aveva riconosciuto solo la condizione di soggetto portatore di handicap,
senza attribuirle la connotazione di “gravità” necessaria per il
godimento delle agevolazioni previste dalla legge citata, quali i permessi
lavorativi di cui all’art. 33,
comma 6, della stessa legge n. 104 del 1992.
Il tribunale ha rigettato l’istanza, ritenendo
inammissibile il richiesto accertamento tecnico sul rilievo che esso, in quanto
preordinato all’instaurazione del giudizio ordinario, dovesse essere richiesto
in vista ed in funzione dell’ottenimento di una specifica prestazione
previdenziale o assistenziale, la pretesa relativa alla quale avrebbe dovuto
essere enunciata già nell’istanza di accertamento tecnico preventivo
obbligatorio, unitamente alla sussistenza delle condizioni sostanziali e dei
presupposti processuali per la proposizione del giudizio ordinario (avvenuta
presentazione di domanda amministrativa respinta o non delibata nel termine di
legge; mancato verificarsi della decadenza ex art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, ecc.).
Nel caso di specie, invece, la ricorrente aveva
proposto domanda di accertamento mero della condizione di handicap con
connotazione di “gravità”, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n.
104 del 1992 (condizione generica, costituente presupposto di una serie
indeterminata di benefici a carico di diversi istituti ed enti), senza indicare
la pretesa che avrebbe inteso far valere in conseguenza dell’accertamento
sanitario richiesto né la sussistenza delle condizioni sostanziali e dei
presupposti processuali di essa.
Doveva, quindi, ritenersi mancante l’interesse ad
agire, in quanto il richiesto accertamento medico-legale non rispondeva ad
alcuna concreta e specifica utilità.
Avverso il decreto di rigetto del tribunale
partenopeo, D.E. propone ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma settimo, della Costituzione, sulla
base di un unico, articolato motivo, illustrato da memoria. Risponde con
controricorso l’INPS.
Considerato che
1. L’unico motivo di ricorso per cassazione deduce
“violazione o falsa applicazione di norme di diritto – artt. 100 e 445 bis c.p.c., art. 3, comma 1, 3 I. 104/92, art. 24 Cost., in relazione
all’art. 360 n.3 c.p.c.