Non sussiste un meccanismo di decadenza automatica delle RSA preesistenti.
Nota a Trib. Milano, sez. lav., 21 dicembre 2021
Fabrizio Girolami
In caso di cessione di rami d’azienda, anche a fronte del cambiamento del C.C.N.L. applicato, le RSA già esistenti non decadono automaticamente (lasciando privi di rappresentanza i lavoratori dei rami ceduti) e proseguono il loro mandato fino alle nuove elezioni per la designazione dei rappresentanti dei lavoratori.
È quanto stabilito dal Tribunale di Milano, sez. lav. con sentenza 21 dicembre 2021.
Nel caso di specie, una società operante nel settore della distribuzione di elettrodomestici ed elettronica di consumo con il marchio EURONICS aveva ceduto ad altra società – ai sensi dell’art. 2112 c.c. e dell’art. 47, L. n. 428/1990 – quattro rami d’azienda (afferenti ai punti vendita di Milano Solari, Seregno, Pavia e Lonato del Garda). La società cessionaria aveva informato le OO.SS. che avrebbe applicato ai lavoratori addetti ai rami ceduti il C.C.N.L. Commercio, in sostituzione del precedente C.C.N.L. Terziario. La medesima società aveva comunicato altresì che – per effetto dell’applicazione esclusiva del proprio C.C.N.L. – le RSA dei rami ceduti “sono automaticamente e immediatamente decadute, in quanto afferenti a OO.SS. non firmatarie della contrattazione collettiva applicata dalla scrivente, né in alcun modo partecipanti a piattaforme rivendicative della stessa”.
Il Tribunale, con la sentenza in commento, ha dichiarato l’antisindacalità ex art. 28 Stat. Lav. della condotta della cessionaria – consistita nel considerare automaticamente decaduta la RSA costituita dal sindacato esponente – sulla base delle seguenti considerazioni:
- l’art. 6, par. 1, della direttiva 2001/23/CE dispone, al primo periodo, che “Qualora l’impresa, lo stabilimento o parte di un’impresa o di uno stabilimento conservi la propria autonomia, sussistono lo status e la funzione dei rappresentanti o della rappresentanza dei lavoratori interessati dal trasferimento, secondo le stesse modalità e alle stesse condizioni esistenti prima della data del trasferimento, previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o da accordi, a patto che siano soddisfatte le condizioni necessarie per la costituzione della rappresentanza dei lavoratori” e, al secondo periodo, che “Il primo comma non si applica se, in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o della prassi degli Stati membri o si termini di un accordo con i rappresentanti dei lavoratori, esistono le condizioni necessarie per la nuova designazione dei rappresentanti dei lavoratori o la nuova costituzione della rappresentanza dei lavoratori”;
- la sopra citata disposizione europea va interpretata nel senso che essa non intende “privare i lavoratori ceduti della propria rappresentanza sindacale, in un contesto oltremodo delicato qual è quello del trasferimento d’azienda, con un meccanismo di “decadenza automatica e immediata” destinato a determinare, peraltro, un profondo squilibrio tra le due parti delle relazioni sindacali”;
- la disciplina europea va coordinata con l’art. 19 Stat. Lav. il quale stabilisce che le RSA “possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito … delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva”. Tale disposizione, come noto, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima (Corte Cost. 23 luglio 2013, n. 231) nella parte in cui non prevede che la RSA possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda;
- dalla lettura combinata dei primi due periodi dell’art. 6, par. 1, della direttiva 2001/23 si desume che le RSA già esistenti all’atto della cessione del ramo d’azienda proseguono nel loro mandato “alle condizioni preesistenti e, quindi, fino alla naturale scadenza del mandato medesimo”. Tuttavia, la prosecuzione del mandato non sarà possibile “se non risultano più soddisfatte le condizioni necessarie per la costituzione delle RSA”, ossia le condizioni di cui all’art. 19 Stat. Lav. (come stabilito dall’art. 6, par. 1, secondo periodo, della direttiva 2001/23);
- nel caso di specie, dovrà quindi procedersi alla designazione e costituzione di una nuova rappresentanza dei lavoratori, che dovranno essere chiamati a esprimere il loro voto a fronte delle mutate condizioni, con partecipazione, dunque, delle OO.SS. firmatarie del nuovo contratto collettivo applicato nell’unità produttiva o che, comunque, abbiano preso parte alla sua negoziazione;
- pertanto, la RSA preesistente – lungi dal decadere automaticamente, lasciando privi di rappresentanza i lavoratori ceduti – vedrà il proprio mandato concludersi anticipatamente, in ragione del risultato delle nuove elezioni.