Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 aprile 2022, n. 12919

Prestazione con elevato contenuto intellettuale,
Qualificazione del rapporto di lavoro, Assoggettamento al potere direttivo,
Subordinazione attenuata aziendale, Livello di inquadramento in base alla
classificazione collettiva

 

Rilevato che

 

1. con sentenza n. 181/2018 la Corte di appello di
Trieste ha confermato la sentenza (non definitiva) con la quale in accoglimento
della domanda di S.A. era stata accertata, con decorrenza dal gennaio 2005, la
esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della convenute
(in virtù di cessione del ramo di azienda con i connessi rapporti di agenzia),
con mansioni riconducibili alla categoria quadri;

2. la Corte di merito ha ritenuto confermata alla
stregua delle emergenze in atti la natura dipendente della collaborazione
instaurata dalla A. che era risultata pienamente inserita nell’organico
aziendale non come mero agente ma come direttore vendite;

3. per la cassazione della decisione hanno proposto
ricorso I.G. s.p.a. e F. 1968 s.r.l. (già I. r.e. s.r.l.) sulla base di due
motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso;

4. entrambe le parti hanno depositato memorie ai
sensi dell’art. 380- bis .1. cod.
proc. civ.;

 

Considerato che

 

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente
deduce violazione dei criteri generali di distinzione fra rapporto di lavoro
subordinato e rapporto di agenzia; violazione o falsa applicazione degli artt.
2094 e 1742 cod. civ. nonché degli artt. 1, 5, 6 e 8 AEC Commercio 2002;
violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 116 cod.
proc. civ. per errata valutazione delle prove documentali e testimoniali; la
sentenza impugnata si era soffermata esclusivamente sull’inserimento della A.
nell’organizzazione aziendale senza verificare l’assoggettamento al potere
direttivo delle società, unico elemento destinato a qualificare in termini di
subordinazione il rapporto in controversia;

2. con il secondo motivo di ricorso deduce
violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronunzia su due eccezioni
proposte in prime cure e reiterate in appello, concernenti rispettivamente la
violazione dell’art. 33 c.c.n.I. in tema di requisiti per il riconoscimento
della qualifica di quadro e dell’art. 34 c.c.n.I. in relazione al livello di
inquadramento in concreto attribuito;

3. il primo motivo è infondato;

3.1. in ordine alla qualificazione di un rapporto di
lavoro come autonomo o subordinato, in presenza di prestazione con un elevato contenuto
intellettuale – alla quale è riconducibile la attività prestata dalla A. quale
ricostruita in sentenza – questa Corte ha costantemente affermato che è
necessario verificare se il lavoratore possa ritenersi assoggettato, anche in
forma lieve o attenuata, alle direttive, agli ordini e ai controlli del datore
di lavoro, nonché al coordinamento dell’attività lavorativa in funzione
dell’assetto organizzativo aziendale (cfr. Cass. n. 18414/2013, Cass. n.
7517/2012, Cass. n. 359472011 ), potendosi ricorrere altresì, in via
sussidiaria, a elementi sintomatici della situazione della subordinazione quali
l’inserimento nell’organizzazione aziendale, il vincolo di orario, l’inerenza
al ciclo produttivo, l’intensità della prestazione, la retribuzione fissa a tempo
senza rischio di risultato; in particolare, ai fini della configurazione del
lavoro dirigenziale – nel quale il lavoratore gode di ampi margini di autonomia
ed il potere di direzione del datore di lavoro si manifesta non in ordini e
controlli continui e pervasivi, ma essenzialmente nell’emanazione di
indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con la natura
ampiamente discrezionale dei poteri riferibili al dirigente – il giudice di
merito deve valutare, quale requisito caratterizzante della prestazione,
l’esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della stessa con gli
obiettivi dell’organizzazione aziendale, idonea a ricondurre ai tratti
distintivi della subordinazione tecnico-giuridica, anche se nell’ambito di un
contesto caratterizzato dalla c.d. subordinazione attenuata aziendale (Cass. n.
3640/2020, Cass. n.9463/2016, Cass. n. 7517/2012);

3.2. la decisione di appello risulta coerente con
tale impostazione sia laddove, rispetto alla qualificazione operata dalle
parti, riconosce come prevalenti le concrete modalità di svolgimento della
prestazione sia perché la valorizzazione dei cd. indici sussidiari è frutto
della specifica considerazione delle caratteristiche dell’attività dedotta la
quale, per i suoi elevati contenuti intellettuali, non si prestava ad essere
oggetto di penetranti poteri conformativi della parte datoriale; in tale
contesto, la valorizzazione del pieno inserimento della A. nella compagine
organizzativa della società, dell’affidamento alla stessa dell’ulteriore
compito di cd area manager, implicante un rapporto di sovraordinazione in
particolare con i dipendenti al settore commerciale, del fatto che sia prima
che dopo il ruolo rivestito dalla A. veniva occupato da lavoratori dipendenti,
sono elementi idonei alla luce del parametro normativo dell’art. 2094 cod. civ.
a giustificare la qualificazione del rapporto in controversia come di natura
subordinata;

4. il secondo motivo di ricorso è fondato;

4.1. la specifica questione della riconducibilità
dell’attività prestata dalla A. alla qualifica di quadro così come quella del
corretto livello di inquadramento in base alla classificazione collettiva,
ritualmente devoluti alla Corte di merito dalla odierna ricorrente (v. in
particolare, ricorso per cassazione , pag. 14), non sono stati in alcun modo
trattati tramite specifico raffronto con la norma collettiva dal giudice di
appello che ha incentrato il proprio accertamento esclusivamente sulla verifica
della natura subordinata o meno del rapporto oggetto di causa;

4.2. tanto determina la necessità di cassazione in
parte qua della decisione con rinvio alla Corte di appello di Trieste, in
diversa composizione, per l’esame delle questioni omesse;

5. al giudice del rinvio è demandato il regolamento
delle spese del giudizio di legittimità;

 

P.Q.M.

 

Rigetta il primo motivo e accoglie il secondo. Cassa
la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di
appello di Trieste, cui demanda il regolamento delle spese del giudizio di
legittimità.

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