Il rimborso delle spese sostenute per un tampone antigenico dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro non è imponibile ai fini IRPEF in capo al lavoratore.
Nota a AdE Risp. 30 marzo 2022, n. 160
Marialuisa De Vita
Con la Risposta ad interpello n. 160 del 30 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale da applicare al rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per l’effettuazione obbligatoria di tamponi COVID-19.
Nel caso di specie, un Ateneo si rivolgeva all’Agenzia delle Entrate rappresentando:
- di aver svolto nel mese di maggio 2021 due procedure concorsuali, individuando tra i membri delle commissioni alcuni suoi dipendenti;
- di essersi attenuto per l’espletamento delle procedure a quanto previsto dal Protocollo emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica in data 15 aprile 2021;
- che, in osservanza del citato Protocollo, i membri delle commissioni esaminatrici hanno dovuto presentare il referto relativo al test antigenico effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo entro le 48 ore antecedenti la data di svolgimento delle prove.
L’Università istante, volendo rimborsare la spesa sostenuta dai propri dipendenti per l’effettuazione obbligatoria del tampone, intendeva sapere quale fosse il corretto trattamento fiscale da riservare al rimborso.
Nell’argomentare la propria soluzione, l’Agenzia delle Entrate muove innanzitutto dal principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente secondo cui sono imponibili, in capo al lavoratore, “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque tipo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” (art. 51 TUIR). In altri termini, tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per quest’ultimo reddito di lavoro dipendente.
Costituiscono eccezione a tale principio e, dunque, sono escluse da tassazione in capo al lavoratore dipendente (cfr. Circolare n. 326/1997; Risoluzione n. 178/2003):
- le somme che non costituiscono arricchimento per il lavoratore (ad esempio, gli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale);
- le erogazioni effettuate per un esclusivo o prevalente interesse del datore di lavoro.
Con riferimento alla rilevanza fiscale dei rimborsi spese, l’Agenzia delle Entrate ha altresì ricordato che possono essere esclusi da imposizione i rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro, ma anticipate dal dipendente, purché individuate sulla base di elementi oggettivi e documentalmente accertabili; sono, invece, soggetti a imposizione i rimborsi effettuati dal datore di lavoro a fronte di spese sanitarie che danno diritto alla detrazione ex art. 15 TUIR.
Ciò premesso, nel caso in esame, trattandosi di spese sostenute dai dipendenti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro, il rimborso del costo del tampone non è imponibile ai fini IRPEF, purché i lavoratori esibiscano la documentazione attestante il sostenimento della spesa (scontrino della farmacia o fattura del centro medico). Conseguentemente, i lavoratori non possono fruire della detrazione di cui all’art. 15 del TUIR.