L’assegnazione di missioni successive del medesimo dipendente presso un’unica impresa utilizzatrice potrebbe sfociare nell’abuso del contratto di somministrazione.

Nota a CGUE, 17 marzo 2022, C- 232/20

Alfonso Tagliamonte

“Costituisce un ricorso abusivo all’assegnazione di missioni successive a un lavoratore tramite agenzia interinale il rinnovo di tali missioni su uno stesso posto presso un’impresa utilizzatrice per la durata di 55 mesi, nell’ipotesi in cui le missioni successive dello stesso lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice conducano a una durata dell’attività, presso quest’ultima impresa più lunga di quella che può essere ragionevolmente qualificata “temporanea”, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, che comprendono in particolare le specificità del settore, e nel contesto del quadro normativo nazionale, senza che sia fornita alcuna spiegazione obiettiva al fatto che l’impresa utilizzatrice interessata ricorre a una serie di contratti di lavoro tramite agenzia interinale successivi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.

Questo, il principio ricco di implicazioni interpretative ed applicative, sancito dalla Corte di Giustizia UE  17marzo 2022, C – 232/20, la quale rileva che:

– in base all’art. 5, paragr. 5, Direttiva 2008/104 gli Stati membri devono adoperarsi affinché il lavoro c.d. in affitto presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per un lavoratore, ma sia temporanea (v. anche art. 1, paragr. 1 Direttiva cit. e sentenza CGUE 14 ottobre 2020, C-681/18, punti 55 e 60), stabilendo, ad esempio, una durata precisa oltre la quale una messa a disposizione mediante rinnovi successivi non può più essere considerata temporanea, ma costituirà un ricorso abusivo a missioni successive compromettendo l’equilibrio (realizzato dalla direttiva in questione) tra la flessibilità per i datori di lavoro e la sicurezza per i lavoratori, a discapito di quest’ultima (v. CGUE 14 ottobre 2020, C-681/18, cit., punto 70);

– gli Stati membri devono pertanto adottare misure idonee a preservare la natura temporanea del lavoro tramite agenzia di somministrazione;

– qualora la normativa applicabile di uno Stato membro non abbia previsto un limite di durata, spetterà ai giudici nazionali stabilirla caso per caso (v., in tal senso, CGUE 18 dicembre 2008, A., C-306/07, punto 52), prendendo “in considerazione l’insieme delle norme del diritto nazionale ed interpretarle, per quanto possibile, alla luce del testo e della finalità della direttiva” UE al fine di giungere a una soluzione conforme all’obiettivo perseguito da quest’ultima (v. CGUE 15 gennaio 2014, C-176/12, punto 38; nonché 4 giugno 2015, C-497/13, punto 33).

Abuso di somministrazione
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: