Nel licenziamento per superamento del periodo di comporto il datore di lavoro non è tenuto ad una indicazione specifica dei giorni di assenza (essendo sufficiente un’indicazione complessiva), ma se lo fa, questa diventa immutabile in giudizio a garanzia del contraddittorio.
Nota a Cass. 16 marzo 2022, n. 8628
Pamela Coti
Il licenziamento per superamento del periodo di comporto è una fattispecie del tutto peculiare e speciale di licenziamento e, proprio in virtù di tale ragione, non è necessario dare specifica indicazione delle singole giornate di assenza, fatto salvo l’onere probatorio in una eventuale fase processuale.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (16 marzo 2022, n. 8628) in relazione al licenziamento ad opera di un’Amministrazione pubblica nei confronti di una lavoratrice per superamento del periodo di comporto per sommatoria, con la precisazione, nell’atto di licenziamento, dei singoli giorni di assenza che, in realtà, non erano sufficienti al superamento del periodo tutelato.
Al riguardo, la Corte ha specificato che:
- nel comporto cd. per sommatoria (plurime e frammentate assenze) occorre una indicazione specifica delle assenze computate, in modo da consentire la difesa al lavoratore (Cass. 18 maggio 2016, n. 10252; Cass. 27 febbraio 2019, n. 5752, in q. sito con nota di S. GIOIA); invece, per il comporto cd. “secco” (unico, ininterrotto periodo di malattia), il datore di lavoro non deve specificare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, anche sulla base dell’art. 2, L. n. 604/1966, che impone la comunicazione contestuale dei motivi, fermo restando l’onere di allegare e provare compiutamente in giudizio i fatti costitutivi del potere esercitato (v. Cass. 21 ottobre 220, n. 22998, annotata in q. sito da F. IACOBONE);
- ove il datore di lavoro abbia specificato, già in sede di comunicazione, le assenze prese in considerazione non è poi possibile modificare o aggiungere ex post i giorni in contestazione (quali giorni di malattia) al periodo di comporto;
- alla fattispecie esaminata si applica “la regola generale dell’immodificabilità delle ragioni comunicate come motivo di licenziamento, posta a garanzia del lavoratore – il quale vedrebbe altrimenti frustrata la possibilità di contestare l’atto di recesso” (v. Cass. 22 marzo 2005, n. 6143; si veda anche Cass. 13 agosto 2009, n. 18283);
- è da considerarsi illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto nel caso in cui il termine di salvaguardia risulti superato a causa dell’errato computo, da parte del datore di lavoro, di giorni di assenza che non siano riferibili a malattia, ma ad altre fattispecie, quali le assenze ingiustificate.