L’art. 38, DPR n. 818/1957 è illegittimo nella parte in cui non prevede fra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.

Nota a Corte Cost. 5 aprile 2022, n. 88

Daria Pietrocarlo

L’art. 38, DPR 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti) è costituzionalmente illegittimo “nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati”.

Questo, l’importante principio stabilito dalla Corte Costituzionale (5 aprile 2022, n. 88) la quale rileva la illogicità e la natura ingiustamente discriminatoria della circostanza in cui “i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius siano esclusi dal godimento del trattamento pensionistico dello stesso, pur versando in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata: tant’è che ad essi è riconosciuto il medesimo trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori, proprio perché non in grado di procurarsi un reddito a cagione della predetta condizione”.

La Corte ribadisce altresì i principi già espressi nella sentenza n. 80/1999 che ha: a) evidenziato il contrasto della legge con il criterio di ragionevolezza laddove, “mentre includeva, fra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità, i minori non parenti, formalmente affidati al titolare della pensione principale, escludeva, tuttavia, dal beneficio dell’ultrattività pensionistica i nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati, per i quali il legislatore non avesse richiesto tale formale affidamento”; b)  dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ art. 38, cit., nella parte in cui non comprende, “tra i soggetti ivi elencati, anche i minori dei quali risulti comprovata la vivenza a carico degli ascendenti, risultando così ampliata la platea dei superstiti del lavoratore o assicurato ai nipoti viventi a carico dell’ascendente”.

Ed afferma che è meritevole di tutela, oltre al legame sotteso al rapporto tra nonno e nipote minorenne, come presupposto per l’accesso al trattamento pensionistico di reversibilità, anche il legame familiare tra l’ascendente e il nipote, maggiore di età, orfano e inabile al lavoro. Ed infatti, “la relazione appare in tutto e per tutto assimilabile a quella che si instaura tra ascendente e nipote minore di età, per essere comuni ai due tipi di rapporto la condizione di minorata capacità del secondo e la vivenza a carico del primo al momento del decesso di questo”.

Pensione di reversibilità ai nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti
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