In caso di infortunio in itinere, l’azione di regresso da parte dell’Inail per la riliquidazione della rendita deve tener conto dei sopravvenuti miglioramenti.

Nota a Cass. (ord.) 21 marzo 2022, n. 9005

Giuseppe Catanzaro

Per quanto concerne l’azione di regresso dell’INAIL, le variazioni di ammontare del credito conseguenti alle variazioni quantitative della rendita e delle prestazioni erogate dall’Istituto quale credito di valore vanno liquidate con riferimento alla data di liquidazione definitiva. Pertanto, il giudice deve liquidare (qualora ne ricorrono le condizioni anche d’ufficio) “il maggior ammontare in termini monetari rispetto a quanto originariamente dedotto per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita imposta da provvedimento sopravvenuto nelle more del giudizio, potendo esso essere richiesto anche in sede di gravame senza la necessità di proposizione di appello incidentale, trattandosi di mera precisazione del petitum relativo alla domanda già posta” (v., fra tante, Cass. n. 4089/2016 e n. 3704/2012).

È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione (ord. 21 marzo 2022, n. 9005, diff. da App. Roma 8 gennaio 2018) la quale ha altresì sottolineato che, ai sensi del DPR. n. 1124/1965, nel giudizio avente ad oggetto l’azione di regresso da parte dell’I.N.A.I.L. quest’ultimo può chiedere in appello “una somma maggiore di quella pretesa in primo grado in conseguenza della riliquidazione della rendita (corrisposta all’infortunato) a seguito di sopravvenuti miglioramenti della medesima, ancorché con riferimento al danno subito dall’infortunato, in quanto tale richiesta non muta la causa petendi della domanda iniziale, risolvendosi in una mera precisazione del petitum” (v. Cass., n. 9254/1994 e Cass. n., 9307/1990).

Diversamente dal regresso, la surrogazione, ex artt. 1916 c.c., rappresenta  una peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento dell’infortunato che si realizza all’atto della comunicazione da parte dell’assicuratore al terzo responsabile che l’infortunato è stato ammesso ad usufruire dell’assistenza e degli indennizzi previsti dalla legge, “al contempo manifestando la volontà di avvalersi della surroga, sicché nella conseguente azione ha rilievo soltanto la responsabilità aquiliana dell’autore dell’atto illecito, obbligato a risarcire il danneggiato o l’assicuratore che ne abbia anticipato l’indennizzo” ( v. Cass. S.U n. 8620/2015).

Regresso, riliquidazione della rendita e surroga
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