Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 aprile 2022, n. 13639

Sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, Prova,
Vincolo di subordinazione e soggezione al potere direttivo e organizzativo
della società

Fatti di causa

 

La Corte di appello di Milano con la sentenza numero
1998 del 2017 aveva confermato la decisione con cui il tribunale di Como aveva
rigettato la domanda proposta da P. F. diretta al riconoscimento del rapporto
di lavoro subordinato nei confronti della società C. I. C. SRL. La Corte
territoriale aveva ritenuto che non fosse stata provata la sussistenza di un
diretto rapporto di subordinazione con la predetta società anche valutando che
nessuna rilevanza poteva essere attribuita al possibile coinvolgimento nella
stipulazione del contratto con la C. C. WLL, di cui il P. era dipendente a
tempo determinato, della figura del signor M., direttore tecnico della società
C.I. C.. Il giudice d’appello confermava la valutazione circa le prove
testimoniali svolta dal tribunale, dalle quali non emergeva un vincolo di
subordinazione e soggezione del P. al potere direttivo e organizzativo della
società controricorrente. La Corte riteneva poi generica la allegazione e la
prova circa l’esistenza di un unico centro di imputazioni di interessi tra la C.
I. C. e la C.C. WLL.

Adesso detta decisione proponeva ricorso F. P.
affidato a quattro motivi cui resisteva con controricorso la C.I.C. srl in
liquidazione.

 

Ragioni della decisione

 

1)- Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’articolo 360 co.1 n.5 c.p.c,. è dedotto l’omesso
esame di fatti decisivi pacifici e risultanti dalle testimonianze o dai
documenti di causa ed oggetto di discussione; a ciò consegue l’ulteriore
denuncia, ai sensi dell’articolo 360 nn. 3, 4 c.p.c.,
di violazione dell’articolo 132 n. 4 c.p.c.,
per la mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con tale motivo il ricorrente individua una serie di
fatti ritenuti decisivi ai fini della decisione, a suo dire non considerati
dalla corte di appello. In sostanza è richiesta una nuova valutazione di merito
non consentita in questa sede di legittimità. Il vizio rappresentato non
considera infatti i principi enunciati da questa Corte secondo cui “In
tema di ricorso per cassazione costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi
dell’art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza,
una decisione diversa ( Cass. n.18368/2013; Cass. n. 17761/2016).

E’ stato anche specificato che “L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012
(conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012),
introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione,
relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui
esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia
costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo,
ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia” ( Cass.
n.23238/2017).

La decisività del “fatto” omesso assume
nel vizio considerato dalla disposizione richiamata rilevanza assoluta poichè
determina lo stretto nesso di causalità tra il fatto in questione e la
differente decisione ( non solo eventuale ma certa).

Tale condizione deve dunque essere chiaramente
allegata dalla parte che invochi il vizio, onerata di rappresentare non
soltanto l’omissione compiuta ma la sua assoluta determinazione a modificare
l’esito del giudizio.

Siffatti elementi costitutivi della ipotesi del
vizio denunciato non sono presenti nel motivo in esame che solo indica una
serie di circostanze, asseritamente non considerate, richiedendo, in sostanza,
una ri-valutazione di merito della fattispecie. Il motivo è pertanto
inammissibile.

2)- Con la seconda censura, proposta ai sensi dell’articolo 360 nn. 3 e 4 c.p.c. è denunciata la
violazione o falsa applicazione di norme di diritto processuale e la
conseguente invalidità del procedimento in riferimento agli artt. 115, 210, 244, 253, 257, 421 e 437 c.p.c. per violazione di legge in materia
istruttoria, nonché violazione dell’art. 132 n. 4
c.p.c., per la mancata esposizione delle ragioni di rigetto delle istanze
istruttorie.

Il ricorrente denuncia l’illegittimità della
istruttoria e dell’escussione testimoniale; in particolare rileva che i testi
(M. e Colombo) non siano stati escussi sui capitoli separatamente indicati
nell’originario ricorso, ma su domande raggruppate in modo tale da non
consentire che risposte generiche e generali, non soddisfacenti rispetto alle
singole questioni poste. La censura evidenzia inoltre la mancata escussione di
un teste di riferimento, come richiesto, ed infine l’assenza, in violazione
dell’articolo 132 n. 4 c.p.c., delle ragioni di
fatto e di diritto che hanno indotto la Corte a non accedere alla richiesta di
esibizione dei verbali degli interrogatori svolti dinanzi al giudice di primo
grado, dinanzi agli ispettori del lavoro di Como e dinanzi alla polizia
giudiziaria presso la Procura della Repubblica.

Il motivo è inammissibile.

Questa Corte ha chiarito che “In sede di
assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero
registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo
partecipe dell’escussione, al quale l’ordinamento attribuisce il potere-dovere,
non solo di sondare con zelo l’attendibilità del testimone, ma anche di
acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta
decisione…”(Cass.n. 17981/20).

Il principio evidenzia la funzione del giudice del
lavoro, in sede di escussione del teste, quale effetto dei poteri a lui
attribuiti dalla legge in ragione della esigenza di contemperare il principio
dispositivo con quello della ricerca della verità materiale (Cass.n.11845/2018; Cass.n.
7694/2018). Nell’esercizio di tali attribuzioni il giudice valuta i mezzi
di prova più utili ; qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la
mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal
rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente
richiesti, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente i mezzi
istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova,
nonché di dimostrare sia l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso
accoglimento dell’istanza e l’errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia,senza
quell’errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di
legittimità un controllo sulla decisività delle prove ( Cass.n. 23194/2017;
Cass.n. 9823/21). L’assenza di siffatte condizioni nel caso in esame rende
inammissibile la censura.

3)- Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’articolo 360 co.1 nn. 3 e 4 c.p.c., la mancata
pronuncia sulla domanda di accertamento di violazioni delle seguente norme: d.l. n. 317/87, d.p.r.
n. 346/994 e d.m. 16 agosto 88, nonché
mancata pronuncia sulla domanda di nullità del contratto stipulato fra il
ricorrente P. e C.C. WLL;

violazione degli articoli
112 e 277 cpc ;violazione che falsa
applicazione dell’articolo 1344 e 1418 c.c..

Il ricorrente si duole della mancata decisione, da
parte del giudice di appello, circa la illegittimità del contratto da lui
stipulato con la C.C. WLL, a suo dire dirimente ai fini della prova della
esistenza di un rapporto di subordinazione con la C. I. C. SRL.

La Corte territoriale aveva ritenuto assorbito tale
domanda a seguito dell’accertamento compiuto circa l’inesistenza del rapporto
di lavoro subordinato con la C.I.C. SRL.

L’assunto risulta corretta conseguenza
dell’accertamento svolto, fondato sulle risultanze istruttorie acquisite.
Invero, l’eventuale accertamento della illegittimità del contratto stipulato
con la C.C. WLL non avrebbe potuto avere significato alcuno ai fini della prova
della sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di altra e diversa
società.

Il motivo è pertanto privo di rilievo rispetto al
decisum e quindi inammissibile.

4) Con ultimo motivo, proposto ai sensi dell’articolo 360 co.1 n. 3 c.p.c., è dedotta la
violazione ovvero falsa applicazione degli articoli
2727 e 2729 c.c. nonché degli articoli 2094 e 1344,
1418 c.c. il motivo, che riguarda, sotto il
profilo nella carenza istruttoria, i precedenti tre profili di censura, risulta
assorbito dalla inammissibilità dei precedenti motivi.

Il ricorso è pertanto inammissibile.

Le spese seguono il principio di soccombenza.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115
del 2002, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a
quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

 

P.Q.M.

 

dichiara inammissibile il ricorso; condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E.3.500,00 per
compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed
accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13,
ove dovuto.

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