Per il trattenimento in servizio nella PA occorre un’stanza di prolungamento secondo l’iter previsto dalla legge
Nota a Cass. 1 aprile 2022, n. 10668
Fabio Iacobone
Il prolungamento in servizio di un dirigente regionale, oltre il 65° anno di età, è subordinato alla richiesta del dipendente ed al consenso discrezionale dell’ente.
Non può desumersi un prolungamento del rapporto implicito sulla base di una diversa manifestazione di volontà della PA, ossia sulla base della volontà di conferire un incarico dirigenziale. Ciò, poiché
l’incarico dirigenziale ed il rapporto di servizio operano su piani contrattuali e normativi diversi (v. Corte cost. nn. 313/1996, 275/2001, 11/2002, 193/2002) e, in particolare, il rapporto di servizio risulta disciplinato, quanto alla sua cessazione, direttamente dalla legge.
Sicché quale conseguenza del conferimento dell’incarico dirigenziale non si può dedurre anche, per implicito, la volontà dell’amministrazione di far proseguire il rapporto di servizio oltre il 65° anno di età (v. Cass. n. 11008/2020).
Così, si è espressa la Corte di Cassazione (1 aprile 2022, n. 10668), la quale chiarisce che l’art. 72, co. 7, DL. n. 112/2008 già nel testo vigente prima del conferimento dell’incarico dirigenziale di cui si dibatte prevedeva che: all’art. 16 co. 1 DLGS. 30 dicembre 1992, n. 503 (e successive modificazioni), dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “In tal caso è data facoltà all’amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all’amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento”.
Dal che si desume “la necessità di una manifestazione di volontà idonea e diretta in modo non equivoco alla richiesta di trattenimento in servizio oltre i limiti di età per il pensionamento, previsto, nel lavoro pubblico contrattualizzato, dall’art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992 e successivamente una inequivoca ed espressa manifestazione di volontà dell’amministrazione di accoglimento di tale richiesta, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e funzionali in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal pubblico dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi” (v. fra tante Cass. n. 24372/2017; Cass. n. 22790/2013).