Conferimento della supplenza annuale in caso di posto vacante e disponibile già alla data del 31 dicembre
Nota a Cass. (ord.) 16 marzo 2022, n. 8568
Kevin Puntillo
La Corte di Cassazione (ord. 16 marzo 2022, n. 8568; conforme a Cass. n. 6445/2020 e a Cass. n. 15217/2017) afferma che “il criterio discretivo per individuare la tipologia di supplenza è rappresentato dalla natura e dall’emergenza temporale della vacanza, che, pur condizionando la scelta della graduatoria dalla quale attingere il nominativo dell’aspirante all’assunzione, resta immutato nel caso in cui sia esaurita la graduatoria di riferimento prioritario ed alla copertura debba procedersi attingendo il nominativo da una graduatoria diversa, ipotesi nella quale il termine finale da apporre al contratto resta disciplinato dalla regola generale fissata dall’art. 4 L. n. 124/1999, con la conseguenza che dovrà essere annuale se la supplenza riguarda un posto vacante e disponibile già alla data del 31 dicembre.
In senso difforme con sentenza del 3 giugno 2016, la Corte d’Appello di Campobasso, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Campobasso, aveva “ritenuto essere presupposto indefettibile per il conferimento della supplenza annuale l’inserimento nelle graduatorie permanenti che a sua volta postula la contemporanea ricorrenza di un posto vacante, presupposto che ha ritenuto non ricorrere nella specie per non essere il ricorrente iscritto nelle graduatorie permanenti ed essendo queste esaurite di modo che l’Amministrazione Scolastica non poteva che attingere dalle graduatorie di istituto con conseguente stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche”.