L’esclusione dalla selezione per l’assunzione candidate in gravidanza costituisce una condotta discriminatoria.
Nota a Trib. Roma 23 marzo 2022
Flavia Durval
Interessanti le specificazioni del Tribunale di Roma (23 marzo 2022) in merito alle assunzioni attuate dalla società Italia Trasporto Aereo (Ita) e impugnate sul presupposto che avrebbero discriminato le lavoratrici in gravidanza.
Il Tribunale accoglie il ricorso, ritenendo discriminatoria la condotta di Ita che ha escluso dalla selezione degli assistenti di volo ex Alitalia le candidate in gravidanza, condannando la società a risarcire il danno da perdita di chance sofferto dalle lavoratrici (liquidato in 15 mensilità di retribuzione), e precisa che:
- la normativa sul punto è chiara ed esaustiva. Infatti, l’art. 27, co.1, D.LGS. n. 198/2006 recita: “1. È vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l’accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale, anche per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o l’ampliamento di un’impresa o l’avvio o l’ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma”;
- In particolare, il co. 2, art. 27 cit. dispone che: La discriminazione di cui al comma 1 è vietata anche se attuata: a) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive”;
- Il profilo discriminatorio va valutato in base agli effetti che la condotta produce e non è richiesta la prova che il datore di lavoro l’abbia posta in essere con intenti discriminatori. L’art. 40, D.LGS. n. 198/2006, infatti, nel definire l’onere probatorio, lo ancora ad elementi obiettivi, riferendolo soltanto all’esistenza di “atti, patti o comportamenti discriminatori”;
- le lavoratrici hanno assolto l’onere probatorio di cui sono gravate e l’anomalia della condotta aziendale è avvalorata anche dai dati statistici demografici (sull’incidenza percentuale delle gravidanze nella popolazione femminile in età fertile, comparata alla totale assenza tra le assistenti di volo donne nel frattempo assunte);
- il piano assunzionale della società all’atto del ricorso aveva già superato la metà della dimensione prevista nell’accordo di acquisizione di personale e, quindi, non era nella fase iniziale come obiettato dall’azienda.