Le maggiorazioni economiche per gli incarichi di alta responsabilità vanno riconosciute solo se la P.A. ha formalmente istituito la relativa posizione organizzativa. Non sussiste un danno da perdita di chance prima dell’istituzione della posizione organizzativa.
Nota a Cass. (ord.) 13 aprile 2022, n. 12113
Fabrizio Girolami
Nel regime del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il diritto del lavoratore pubblico a percepire le indennità connesse agli “incarichi di alta responsabilità” sorge solo se la P.A. datrice di lavoro ha effettivamente istituito la relativa posizione organizzativa, perché l’istituzione rientra nell’attività organizzativa della medesima P.A., la quale deve tener conto delle proprie esigenze e soprattutto dei vincoli di bilancio, che, altrimenti, non risulterebbero rispettati laddove si dovesse pervenire all’affermazione di un obbligo indiscriminato. Da ciò deriva che, prima dell’adozione da parte della P.A. dell’atto costitutivo della posizione organizzativa non è configurabile un danno da perdita di chance risarcibile per il dipendente che sostenga l’elevata probabilità di essere destinatario dell’incarico.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione (ord. 13 aprile 2022, n. 12113), in relazione a una controversia instaurata da quattro dipendenti del Comune di Alessandria, inquadrati nella categoria D e iscritti nell’elenco speciale degli avvocati con esercizio limitato alle cause e agli affari dell’avvocatura comunale. I dipendenti avevano convenuto in giudizio il Comune, rivendicando il pagamento della “retribuzione di posizione” e della “retribuzione di risultato” connessa ai predetti incarichi nella misura massima prevista dall’art. 10 del CCNL 22 gennaio 2004 del personale del Comparto delle Regione e delle Autonomie Locali, per la valorizzazione delle alte professionalità.
Vinta la causa di primo grado, la Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 85/2016, aveva respinto la domanda dei lavoratori, ritenendo che il Comune di Alessandria non aveva istituito e individuato le posizioni organizzative e gli incarichi di alta professionalità e con il Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici, approvato con delibera del 24 ottobre 2007, si era limitato a dettare disposizioni di carattere generale e programmatico, sicché in assenza di specifica istituzione doveva essere escluso il preteso diritto soggettivo dei lavoratori a percepire la retribuzione accessoria rivendicata.
Nel giudizio di legittimità promosso dai lavoratori, la Cassazione ha rigettato il ricorso, precisando quanto segue:
- la sentenza di merito ha correttamente applicato l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 15902/2018; 4890/2018; 28085/2017; 12724/2017; 12556/2017; 14591/2016; 2550/2015; 11198/2015), stabilendo che l’istituzione delle posizioni organizzative rientra nella precipua attività organizzativa della P.A. che, anche a prescindere dalle previsioni contrattuali, deve tener conto delle proprie esigenze e soprattutto dei vincoli di bilancio, che, altrimenti, non risulterebbero rispettati laddove si dovesse pervenire all’affermazione di un indiscriminato obbligo di istituzione;
- da ciò derivano le seguenti conseguenze: a) il diritto del dipendente a percepire la relativa indennità sorge solo se e in quanto la posizione organizzativa sia stata istituita; b) prima dell’istituzione delle posizioni organizzative – da effettuare all’esito della procedura concertata prevista dalla contrattazione collettiva – non è configurabile alcun diritto al risarcimento del danno da perdita di “chance” del dipendente che sostenga di poterne essere beneficiario con elevata probabilità, essendo irrilevanti, ai suddetti fini, eventuali atti preparatori endoprocedimentali nonché l’espletamento di fatto di mansioni assimilabili a quelle della posizione non istituita.