La sanzione non conservativa della destituzione, irrogata all’autoferrotranviere, è nulla in mancanza della delibera del Consiglio di Disciplina.
Nota ad App. Roma 30 marzo 2022
Sonia Gioia
In tema di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, l’omissione di una delle fasi del procedimento disciplinare, previsto dall’art. 53 dell’allegato A al Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (“Regolamento contenente disposizioni sul trattamento giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione”), determina la nullità della sanzione irrogata, che, in relazione al tipo di violazione, rientra nella categoria civilistica delle nullità di protezione, atteso che la procedura garantista prevista in materia è inderogabile ed è fondata su un evidente scopo di tutela del dipendente in quanto contraente debole del rapporto.
Lo ha affermato la Corte d’Appello di Roma (30 marzo 2022, difforme da Trib. Roma n. 4824/2021) in relazione ad una fattispecie concernente una lavoratrice, impiegata con mansioni di macchinista, che lamentava l’illegittimità della procedura disciplinare all’esito della quale era stata destituita per aver presentato certificati medici non autentici a giustificazione di giornate di assenza fruite a titolo di malattia della figlia.
Nello specifico, secondo la dipendente, il provvedimento espulsivo risultava viziato poiché la società datrice, in violazione degli artt. 53 e 54, R.D. n. 148 cit., non aveva provveduto agli adempimenti necessari alla costituzione del Consiglio di Disciplina, impedendo alla stessa di esercitare la facoltà di chiedere che sulla sanzione disciplinare si pronunciasse tale organo.
Al riguardo, la Corte d’Appello ha ribadito che l’Allegato A al R.D. n. 148 cit. – di cui va riconosciuta la perdurante efficacia, ancorché mitigata dal “principio della permanenza vigilata” (Cass. S.U. n. 15540/2016; Cass. n. 855/2017; Cass. n. 13654/2015) – prevede, per le mancanze punibili con la retrocessione o la destituzione, una procedura disciplinare “maggiormente garantita”, per il dipendente del settore autoferrotranviario, rispetto a quella disciplinata dall’art. 7, L. 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori).
Tale procedimento è articolato in più fasi (art. 53, co. 1 – 8, R. D. n. 148 cit.):
- La prima fase è integrata dalla contestazione dell’infrazione, da parte del Direttore o dai funzionari incaricati, con invito all’incolpato affinché si giustifichi. In tal caso, il lavoratore, in conformità con i principi costituzionali e con l’art. 7 Stat. Lav., ha diritto, a richiesta, “di essere sentito oralmente a propria difesa con l’eventuale assistenza di un rappresentante sindacale, anche nel caso in cui abbia comunicato le proprie giustificazioni scritte, ed ancorché queste appaiano già di per sé ampie ed esaustive” (Cass. n. 26115/2014; Cass. n. 11543/2012);
- La seconda fase – che segue alle eventuali giustificazioni del dipendente – prevede una relazione scritta (corredata dall’opportuna documentazione delle indagini svolte) in cui i funzionari delegati riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti le circostanze che possono influire sia a carico che a discarico del prestatore ed espongono le proprie conclusioni circa le inadempienze accertate e i relativi responsabili;
- Solo all’esito di tale rapporto, si passa alla terza – eventuale – fase, in cui il Direttore (o un suo delegato) esprime, sulla base della soprarichiamata relazione, il c.d. opinamento circa la punizione da irrogare, tra quelle previste dagli artt. 43 – 45 R.D. n. 148 cit., provvedendo a darne comunicazione all’incolpato;
- Il dipendente, entro cinque giorni dalla notifica dell’opinamento, ha diritto di presentare, oralmente o per iscritto, eventuali nuove difese concernenti non solo il merito dell’addebito ma anche quello della natura e dell’entità della sanzione ventilata. In mancanza di giustificazioni, il provvedimento disciplinare diviene definitivo ed esecutivo.
La natura di procedimento garantito è confermata, poi, dalla possibilità per il prestatore, le cui giustificazioni non siano state accolte, di investire della procedura il Consiglio di Disciplina (costituito presso ciascuna azienda o autonoma dipendenza ex art. 54, R.D. n. 148 cit.), nel termine perentorio di dieci giorni dalla conferma della sanzione, con conseguente diritto di prendere visione degli atti di indagine istruttoria e di essere ulteriormente ascoltato (art. 53, co. 9 e 10, R.D. n. 148 cit.).
Ciò, atteso che i Consigli di Disciplina, come affermato dalla giurisprudenza, seppur “tra molte incertezze”, devono ritenersi tuttora esistenti ed operanti per la generalità delle imprese di trasporto, salvo che per le gestioni governative (ex art. 102, co. 1, lett. b), D. LGS. 31 marzo 1998, n. 112), “essendo del tutto irrilevante” il fatto che gli enti competenti non abbiano esercitato il potere di nomina dei relativi componenti (Cass. n. 12770/2019.; Cass. n. 855 cit.; Cass. n. 13654 cit.; Cass. n. 12490/2015).
Le fasi dell’iter procedimentale soprarichiamato non possono essere omesse o concentrate poiché hanno carattere inderogabile e perseguono lo scopo di consentire al lavoratore, parte debole del rapporto, di esercitare il diritto di difesa e di garantire che le indagini disciplinari tengano conto delle sue giustificazioni, sicché l’inosservanza delle previsioni di cui agli artt. 53 e 54 R.D. n. 148 cit. determina nullità della sanzione irrogata, che, in ragione del tipo di violazione, rientra nella categoria delle nullità c.d. di protezione (Cass. n. 12770 cit.; Cass. n. 13804/2017).
In attuazione di tali principi, la Corte d’Appello, accogliendo il reclamo ex art. 1, co. 58, L. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma Fornero), ha dichiarato la nullità del licenziamento, con conseguente reintegrazione della dipendente sul luogo di lavoro e condanna della società datrice al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto (ai sensi dell’art. 18, co. 4 Stat. Lav.), dal momento che l’azienda aveva provveduto ad irrogare la massima sanzione disciplinare “concentrando in un unico atto la ‘conferma dell’opinamento’ e della destituzione ed impedendo di fatto alla lavoratrice di adire il Consiglio di Disciplina senza neppure attendere il termine all’uopo previsto dal Regio Decreto”.