Spetta al libero professionista l’indennità di maternità richiesta a seguito dell’affido preadottivo di due minori germani.
Nota a Cass. (ord.) 24 marzo 2022, n. 9646
Sonia Gioia
La sentenza n. 385/2005 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 70 e 72, D.LGS. n. 151/2001, “laddove non prevedono il principio che al padre adottivo libero professionista spetti, in alternativa alla madre, l’indennità genitoriale, pur avendo natura di pronuncia additiva di principio, è autoapplicativa e non meramente dichiarativa, di talché consente ex art. 136 Cost. l’immediato riconoscimento di tale indennità in ragione del diritto alla parità di trattamento che ha determinato la decisione”.
Questo, il principio ribadito dalla Corte di Cassazione (ord. 24 marzo 2022, n. 9646; così anche Cass. n. 10282/2018) in relazione al ricorso di un avvocato che aveva denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 70 e 72, D.LGS. cit., come interpretati dalla Corte Costituzionale (n. 385/2005 cit.), per non avere i giudici di merito (App. Napoli 29 maggio 2015) ritenuto che, “nel caso di adozione di un minore da parte di un libero professionista, la spettanza del congedo e della relativa indennità doveva essere verificata in analogia con la disciplina dettata dall’art. 31, D.LGS. n. 151/2001 per i genitori adottivi lavoratori dipendenti, e non con riguardo a quella prevista dagli artt. 28 e 29, D.LGS. cit., per i genitori biologici, ossia avendo esclusivo riguardo alla mancata fruizione dell’indennità da parte della madre, ciò che nella specie risultava dall’autodichiarazione allegata al n. 6 della produzione compiuta unitamente al ricorso introduttivo del giudizio”.