L’Agenzia ha precisato che, per poter assoggettare a tassazione separata le indennità erogate ai lavoratori dipendenti nell’anno successivo a quello di maturazione, occorre avere riguardo alle cause previste dall’art. 17, co. 1, lettera b), TUIR.

Nota a AdE Risposta 13 aprile 2021, n. 243

 Antonio Guidone

Con la risposta ad interpello n. 243 del 13 aprile 2021, l’Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle indennità connesse a prestazioni lavorative percepite nell’anno successivo rispetto a quello di maturazione, precisando che il regime di tassazione separata si può applicare se il differimento del pagamento è previsto dall’accordo collettivo.

Nel caso in esame, l’istante aveva sottoscritto, nell’anno 2020, un accordo di contrattazione collettiva il quale attribuiva talune indennità aggiuntive connettendole ad attività lavorative particolarmente disagevoli, rischiose e di peculiare responsabilità, unitamente a compensi per remunerare la performance individuale. Tali emolumenti si riferivano al periodo di imposta 2019, ma erano erogati nel periodo d’imposta 2020, pertanto l’istante chiedeva a quale regime di tassazione assoggettarli.

In risposta al quesito, l’Amministrazione finanziaria ha ricordato che, in base al principio di cassa, ex art. 51 del TUIR, le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d’imposta in cui entrano nella loro disponibilità. Tuttavia, data la progressività delle aliquote IRPEF, per attenuare gli effetti negativi derivanti da una rigida applicazione del suddetto principio, l’art. 17, co. 1, lett. b) del TUIR, ha previsto il regime della tassazione separata quando:

  • gli emolumenti sono corrisposti in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata prestata l’attività lavorativa;
  • il ritardo è determinato da cause giuridiche sopravvenute (leggi, contratti, sentenze o atti amministrativi);
  • il ritardo è derivato da altre cause (situazioni di fatto) non dipendenti dalla volontà delle parti, ovvero il ritardo non è fisiologico rispetto ai tempi giuridici e tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti.

In tutti gli altri casi, ovverosia quando le somme sono state corrisposte nello stesso periodo d’imposta o quando la corresponsione in un periodo d’imposta successivo è “fisiologica”, cioè coerente con la natura degli emolumenti, si applica il regime di tassazione ordinaria.

Nell’ipotesi in esame, alla luce di quanto illustrato, il fatto che le indennità siano state erogate in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello di riferimento in base ad un contratto collettivo sopravvenuto, è una circostanza rientrante tra le cause giuridiche previste dall’art. 17, co. 1, lett. b) del TUIR, sicché si applicherà automaticamente il regime di tassazione separata.

Tassazione separata per le indennità erogate in anni successivi per effetto di contrattazione collettiva
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