In caso di condotta illegittima degli scioperanti, le sanzioni disciplinari sono libere
Nota a Cass. 7 aprile 2022, n. 11365
Fabrizio Girolami
Nell’ambito dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, il potere disciplinare del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori che aderiscono a uno sciopero illegittimamente proclamato dalle organizzazioni sindacali per il mancato rispetto delle misure, delle modalità e procedure di erogazione delle prestazioni indispensabili e/o delle altre misure prescritte dall’art. 2, co. 2, L. n. 146/1990, come modificata dalla L. n. 83/2000 (procedure di raffreddamento e di conciliazione; preavviso; indicazione per iscritto della durata dello sciopero) è subordinato – ai sensi dell’art. 13, co. 1, lett. i) della medesima legge – alla valutazione negativa del comportamento delle parti collettive ad opera della Commissione di garanzia, e, in tal caso, l’apertura del procedimento disciplinare è doverosa.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, (n. 11365 del 7 aprile 2022), respingendo il ricorso presentato dalla società R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Secondo la Cassazione:
- l’art. 4, co. 1, L. n. 146/1990 prevede, a carico dei lavoratori subordinati, in caso di violazione delle regole di contemperamento del diritto di sciopero con i diritti degli utenti costituzionalmente tutelati, sanzioni qualificate come “disciplinari” ed esclude che possano essere irrogate “misure estintive” del rapporto o comportanti mutamenti definitivi dello stesso;
- il legislatore ha inteso distinguere la responsabilità dei lavoratori nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, a seconda che: a) aderiscano a uno sciopero illegittimamente proclamato dalle organizzazioni sindacali (responsabilità per fatto altrui); b) oppure attuino uno sciopero in modo difforme dalla proclamazione legittima (responsabilità per fatto proprio);
- nell’ipotesi di condotta individuale di adesione del lavoratore a uno sciopero illegittimamente proclamato (es., adesione a uno sciopero proclamato in violazione del termine di preavviso), il datore di lavoro può irrogare le sanzioni disciplinari soltanto a seguito di apposita delibera di valutazione negativa del “comportamento delle parti collettive” da parte della Commissione di garanzia ai sensi dell’art. 13, co. 1, lett. i), L. n. 146/1990. Con la medesima delibera di valutazione negativa del comportamento dell’organizzazione sindacale, la Commissione “prescrive” al datore di lavoro l’apertura del procedimento disciplinare a carico dei lavoratori che hanno aderito allo sciopero illegittimo. Ne deriva, dunque, che, in siffatta ipotesi, la “prescrizione” della Commissione di garanzia non solo rende doverosa l’attivazione del procedimento disciplinare, ma costituisce anche il presupposto per l’esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro. In altri termini, il legislatore ha concepito il suddetto potere del datore di lavoro come un potere “funzionalizzato”, in quanto non rispondente alla tutela dell’interesse del datore di lavoro creditore della prestazione lavorativa, ma preordinato alla tutela dei diritti fondamentali di livello costituzionale degli utenti coinvolti nel godimento dei servizi pubblici essenziali. Pertanto, nella fattispecie in esame, il potere disciplinare è sottratto all’autonoma valutazione datoriale ed è subordinato alla preliminare valutazione negativa della Commissione medesima sulla condotta dei soggetti collettivi;
- diversamente, laddove i lavoratori attuino lo sciopero senza il rispetto delle modalità legittimamente programmate dai sindacati (ad esempio, rifiuto di svolgere le prestazioni indispensabili), il potere disciplinare del datore di lavoro assume le ordinarie caratteristiche. In tal caso, la responsabilità è configurabile esclusivamente nei confronti dei singoli lavoratori e il potere disciplinare resta integralmente in capo al datore di lavoro, il quale può esercitarlo senza necessità di attendere un intervento preventivo della Commissione di garanzia, la quale, per legge, valuta soltanto il comportamento delle “parti” e non anche quello dei “singoli” (art. 13, co. 1, lett. i), L. n. 146/1990).