L’attribuzione congiunta di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei danni morali non costituisce una duplicazione risarcitoria. Risponde dell’infortunio occorso al lavoratore subordinato il datore di lavoro che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa una pericolosa prassi operativa tollerata dai preposti.

Nota a Cass. (ord.) 6 aprile, n. 2022, n. 11227 e Cass. 11 aprile 2022, n. 13720 e n. 13736

Fabio Iacobone  e Francesca Albiniano

Qualora si accerti che il datore di lavoro ometta l’adozione delle idonee misure protettive e non attui un sufficiente controllo e vigilanza affinché il dipendente faccia effettivamente uso di queste misure, si configura un inadempimento agli obblighi protettivi della salute nei luoghi di lavoro (ex art. 2087 c.c.) “tale da esaurire il nesso eziologico dell’infortunio occorso al lavoratore, così da radicarne in via esclusiva la responsabilità” consistente nel pagamento del danno biologico e morale.

Così, si esprime la Corte di Cassazione (ord.) 6 aprile, n. 2022, n. 11227 (conf. a Cass. n. 13203/2019 e a Cass. n. 7454/2002), la quale precisa che:

– muovendo dall’interpretazione fornita dalle c.d. “sentenze di San Martino” del 2008 (Cass., SS.UU. n. 26972/2008), “il danno non patrimoniale costituisce una categoria di danno unitaria, che ricomprende in sé tutte le possibili componenti di pregiudizio non aventi rilievo patrimoniale” (fra tante, v. Cass. n. 3505/2016 e Cass. n. 15491/2014). Esso va pertanto liquidato in modo omnicomprensivo, evitando duplicazioni risarcitorie (v. Cass. nn. 16992 e 9320/2015);

– tuttavia, la natura unitaria della categoria non va intesa nel senso di escludere la possibilità di rilevare, all’interno di essa, le diverse componenti che la formano, componenti riconosciute dalle stesse Sezioni Unite;

– sicché, in presenza di un danno alla salute, “non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, anche personalizzato, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi (definibili come danni morali) che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore” (v. Cass.  n. 7513/2018 e n. 2346/2018).

La Cassazione (11 aprile 2022, n. 13720) rileva inoltre come sia preciso compito del datore di lavoro controllare che i preposti, nell’esercizio dei compiti di vigilanza, si attengano alle disposizioni di legge. Pertanto, “qualora nell’esercizio dell’attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi “contra legem“, foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, debba rispondere dell’infortunio occorso” (v. anche Cass. n. 26294/2018).

Quanto ai soggetti cui si applica la tutela antinfortunistica, la Corte (11 aprile 2022, n. 13736) ribadisce che il D.LGS. 9 aprile 2008, n. 81 definisce il lavoratore, destinatario della tutela antiinfortunistica, come “la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione” e tale definizione, poiché fa leva sullo svolgimento dell’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione del datore di lavoro (con assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro), indipendentemente dalla tipologia contrattuale, è più ampia di quella prevista dalla normativa pregressa nella quale si faceva espresso riferimento al “lavoratore subordinato” (art. 3, d.P.R. n. 547/1955) e alla “persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro” (art. 2, co.1, lett. a, D.LGS. n. 626/1994) (in tal senso, Cass. n. 18396/2017).

Mancata adozione delle misure di sicurezza, danno e destinatari
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