Legittimo il recesso unilaterale del datore di lavoro dall’accordo collettivo aziendale con conseguente perdita, per i dipendenti, dei diritti derivanti da tale disciplina.
Nota a Cass. 11 maggio 2022, n. 14961
Sonia Gioia
In caso di “disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedente più favorevole regolamentazione.” Questo, l’importante principio ribadito dalla Corte di Cassazione (11 maggio 2022, n. 14961; così, anche Cass. n. 23105/2019) .
La Corte precisa altresì che:
a) il contratto collettivo, qualora non abbia un predeterminato termine di efficacia, “non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva”, la cui disciplina è in continua evoluzione. Pertanto, “a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all’esigenza di evitare – nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto – la perpetuità del vincolo obbligatorio”;
b) il criterio della corrispettività, che tenga conto del parametro di cui all’art. 36 Cost, “non può mai avere riguardo a componenti aggiuntive della retribuzione erogate per compensare modalità specifiche della prestazione”, ma riferirsi unicamente ai titoli del ccnl che integrano il concetto di giusta retribuzione, costituita dai minimi retributivi stabiliti per ciascuna qualifica dalla contrattazione collettiva (v. Cass. n. 944/2021; Cass. n. 27138/2013).
Non sussiste perciò un principio di irriducibilità della retribuzione, con riguardo a elementi retributivi introdotti dalla contrattazione aziendale a compenso di specifici aggravamenti della prestazione lavorativa.