La CGUE chiarisce il principio della parità di trattamento per i lavori somministrati
Nota a Corte di Giustizia UE, VI Sez., 12 maggio 2022, C-426/20
Fabrizio Girolami
La CGUE, VI Sez., con sentenza 12 maggio 2022, C-426/20, ha affermato che l’art. 5, par. 1, 1° co., della Direttiva 2008/104/CE – in combinato disposto con l’art. 3, par. 1, lett. f) – deve essere interpretato nel senso che esso “osta a una normativa nazionale in forza della quale l’indennità a cui i lavoratori tramite agenzia interinale hanno diritto, in caso di cessazione del loro rapporto di lavoro con un’impresa utilizzatrice, a titolo dei giorni di ferie annuali retribuite non godute e dell’indennità per ferie corrispondente, è inferiore all’indennità alla quale tali lavoratori avrebbero diritto, nella medesima situazione e allo stesso titolo, se fossero stati direttamente impiegati da tale impresa utilizzatrice per svolgervi il medesimo lavoro per la stessa durata”.
Come noto, nell’ordinamento UE la Direttiva 2008/104/CE del 19 novembre 2008 relativa al lavoro tramite agenzia interinale predispone un apparato di tutele a favore dei lavoratori “che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un’agenzia interinale e che sono assegnati a imprese utilizzatrici per lavorare temporaneamente e sotto il controllo e la direzione delle stesse” non discriminatorio, trasparente e proporzionato nel rispetto della diversità dei mercati del lavoro e delle relazioni industriali di ciascuno Stato dell’Unione europea.
In particolare, l’art. 5, par. 1, 1° co., della Direttiva prevede il “principio della parità di trattamento”, disponendo che “per tutta la durata della missione presso un’impresa utilizzatrice, le condizioni di base di lavoro e d’occupazione dei lavoratori tramite agenzia interinale sono almeno identiche a quelle che si applicherebbero loro se fossero direttamente impiegati dalla stessa impresa per svolgervi il medesimo lavoro”.
L’art. 3, par. 1, lett. f), della medesima Direttiva definisce le “condizioni di base di lavoro e d’occupazione” quali “le condizioni di lavoro e d’occupazione previste da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, da contratti collettivi e/o da altre disposizioni vincolanti di portata generale in vigore nell’impresa utilizzatrice relative a: i) l’orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni festivi; ii) la retribuzione”.
La CGUE, con la sentenza in esame – nel pronunciarsi sulla questione pregiudiziale sottoposta dal Tribunale circondariale di Braga in relazione alla vicenda di due lavoratori portoghesi (che avevano sottoscritto un contratto di lavoro interinale con un’agenzia, nell’ambito del quale erano stati messi a disposizione per svolgere una missione presso un’impresa utilizzatrice) e ai quali, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro interinale, l’agenzia non aveva versato gli importi a titolo di giorni di ferie retribuite e di indennità per ferie corrispondenti dovuti per il periodo di missione – ha affermato quanto segue:
- il diritto a ferie annuali retribuite fa parte delle “condizioni di base di lavoro e d’occupazione”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 5, par. 1, 1° co., e dell’art. 3, par. 1, lett. f) della Direttiva 2008/104/CE;
- pertanto, l’indennità dovuta in caso di cessazione di un rapporto di lavoro interinale, a titolo dei giorni di ferie annuali retribuiti non goduti, e l’indennità per ferie corrispondente rientrano nella nozione di “condizioni di base di lavoro e d’occupazione” che non possono essere oggetto di un trattamento peggiorativo verso i lavoratori interinali;
- il principio della parità di trattamento impone che i lavoratori tramite agenzia interinale devono, per la durata della loro missione presso un’impresa utilizzatrice, beneficiare di condizioni di base di lavoro e d’occupazione almeno identiche a quelle che si applicherebbero loro se fossero direttamente impiegati da tale impresa per svolgervi il medesimo lavoro;
- risulta in contrasto con il suddetto principio una normativa nazionale (quale quella portoghese) che preveda un differente – e meno remunerativo – meccanismo di calcolo delle ferie e della relativa indennità dovuta in caso di mancato godimento.