Se il trasferimento d’azienda è realizzato con una procedura destinata alla liquidazione dei beni del debitore, anche se articolata, per lo scopo, in due fasi autonome, una informale e l’altra decisoria, non sussiste la garanzia dei diritti dei lavoratori.
Nota a Corte di Giustizia UE 28 aprile 2022, C-237/20
Silvia Rossi
La Corte di Giustizia UE 28 aprile 2022, C-237/20 affronta il tema del mantenimento dei diritti dei lavoratori nell’ipotesi di trasferimento d’impresa del cedente oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga “aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso”. Nello specifico, la Corte afferma che:
1) L’art. 5, paragrafo 1, della Direttiva 2001/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che il presupposto da esso previsto, secondo il quale gli artt. 3 e 4 di tale Direttiva non si applicano al trasferimento di un’impresa nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga “aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso”, è soddisfatto qualora il trasferimento di un’impresa, in tutto o in parte, sia predisposto, anteriormente all’apertura della procedura fallimentare diretta alla liquidazione dei beni del cedente e nel corso della quale detto trasferimento viene realizzato, nell’ambito di una procedura di pre-pack avente l’obiettivo principale di consentire, nell’ambito della procedura fallimentare, una liquidazione dell’impresa in attività che soddisfi al meglio l’insieme dei creditori e che mantenga, per quanto possibile, l’occupazione, a condizione che una siffatta procedura di pre-pack sia disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari.
2) L’art. 5, paragrafo 1, della Direttiva 2001/23/CE deve essere interpretato nel senso che il presupposto da esso previsto, secondo il quale gli artt. 3 e 4 di tale Direttiva non si applicano al trasferimento di un’impresa, di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento nel caso in cui la procedura fallimentare o la procedura di insolvenza analoga di cui è oggetto il cedente “si [svolga] sotto il controllo di un’autorità pubblica competente”, è soddisfatto qualora il trasferimento di un’impresa, in tutto o in parte, sia predisposto, nell’ambito di una procedura di pre-pack preliminare alla dichiarazione di fallimento, da un “curatore designato”, sottoposto al controllo di un “giudice delegato designato”, e qualora l’accordo relativo a tale trasferimento sia concluso e portato a esecuzione dopo la pronuncia del fallimento diretto alla liquidazione dei beni del cedente, a condizione che una siffatta procedura di pre-pack sia disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari.
In sintesi, dunque, la Direttiva comunitaria 2001/23/CE, cit., relativa alla garanzia di mantenimento dei diritti dei lavoratori dipendenti in caso di trasferimento di azienda o parte di essa, esonera da tale garanzia il caso di fallimento o altra procedura concorsuale diretta alla liquidazione dei beni ai creditori.
Nella fattispecie, era stata seguita una prassi giurisprudenziale, finalizzata alla ricerca, sotto la supervisione di autorità pubblica e prima della dichiarazione di fallimento, di un possibile compratore di parte dell’azienda dell’imprenditore insolvente. Tuttavia, successivamente, era stato dichiarato il fallimento e gli organi della procedura avevano valutato la convenienza dell’operazione, disponendo autonomamente il trasferimento. Si chiedeva alla Corte UE se anche questa particolare procedura potesse essere compresa nella norma comunitaria di esonero dalla garanzia dei diritti dei lavoratori nel trasferimento d’azienda. Procedendo a un’analisi della normativa e della prassi giurisprudenziale comunitaria, la risposta della Corte è positiva, sempre che la procedura descritta sia soprattutto finalizzata a conseguire maggiori vantaggi economici per i creditori, iscrivendosi pertanto in una vera e propria liquidazione dei beni del debitore.