Nel contratto di lavoro, quale contratto a prestazioni corrispettive, la parte non inadempiente non può opporre all’esecuzione un rifiuto contrario a buona fede, avuto riguardo alle circostanze.
Nota a Cass. ord. 3 maggio 2022, n. 13895
Paolo Pizzuti
“L’inottemperanza del lavoratore al provvedimento di trasferimento illegittimo deve essere valutata, sotto il profilo sanzionatorio, alla luce del disposto dell’art. 1460 c.c., comma 2, secondo il quale, nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte non inadempiente non può rifiutare l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario a buona fede”.
È quanto afferma la Corte di Cassazione 3 maggio 2022, n. 13895, conf. ad App. Firenze n. 292/202 (in linea, fra tante, con Cass. n. 21391/2019; Cass. n. 11408/2018, in q. sito con nota di M.N. BETTINI; Cass. n. 4709/2012; Cass. n. 11118/2002), la quale specifica che la verifica della liceità o meno dell’inadempimento, nei contratti a prestazioni corrispettive, va condotta “in via esemplificativa e non esaustiva”, alla luce della:
– “entità dell’inadempimento datoriale in relazione al complessivo assetto di interessi regolato dal contratto”;
– “concreta incidenza del detto inadempimento datoriale su fondamentali esigenze di vita e familiari del lavoratore”;
– “puntuale, formale esplicitazione delle ragioni tecniche, organizzative e produttive alla base del provvedimento di trasferimento”;
– “incidenza del comportamento del lavoratore sulla organizzazione datoriale e più in generale sulla realizzazione degli interessi aziendali, elementi questi che dovranno essere considerati nell’ottica del bilanciamento degli opposti interessi in gioco anche alla luce dei parametri costituzionali di cui agli artt. 35, 36 e 41 Cost.”.
Nella fattispecie, la lavoratrice, quando le era stato comunicato il trasferimento/assegnazione ad una diversa sede, aveva opposto l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., “mettendosi comunque a disposizione della società nell’originaria sede fiorentina. Ma, in seguito alla mancata presentazione nella nuova sede, le era stato intimato il licenziamento disciplinare.
La Corte territoriale dopo aver considerato illegittimo l’inadempimento della società, per mancato rispetto del preavviso, stante la carenza delle particolari ragioni di urgenza (previste dal ccnl applicato) che lo giustificassero, ha rilevato la notevole distanza del trasferimento presso una sede che da molto tempo non veniva coperta (e che non era stata coperta neppure dopo il licenziamento) e ritenuto giustificato il rifiuto della lavoratrice in applicazione della regola di cui all’art. 1460 c.c. annullando il licenziamento ed applicando al caso la tutela reintegratoria c.d. debole.
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