Multabile e non licenziabile la commessa che manda a quel paese un cliente.
Nota a Cass. 2 maggio 2022, n. 13774
Francesca Albiniano
La Corte di Cassazione (2 maggio 2022, n. 13774, conf. ad App. Brescia 19 giugno 2019) ha analizzato il quadro dei provvedimenti disciplinari del CCNL per i dipendenti di aziende del terziario distribuzione e servizi 18 luglio 2008, in riferimento alla condotta addebitata ad una lavoratrice che, in periodo prenatalizio, si era rivolta in modo grevemente scortese, con un’espressione volgare, a un cliente che le richiedeva l’adempimento di servizi cui era addetta e che, irritato dall’insolenza, non aveva completato un acquisto di modesto valore economico.
Il giudice del territorio aveva: a) accertato il contesto in cui si era verificato l’episodio “rimasto isolato” in cui era stata data la risposta greve della lavoratrice, la quale aveva utilizzato “un’espressione … ormai … parte del comune intercalare” offensiva del cliente, non rilevata dagli altri compratori presenti presso il punto vendita né dai colleghi della dipendente; b) e, tenuto conto del pregresso comportamento della lavoratrice, che era stato sempre osservante dei doveri e delle regole professionali, aveva considerato “non grave” la condotta de qua.
La Cassazione si conforma al giudizio di merito, ritenendo che il comportamento della lavoratrice, concretizzatosi nella violazione dell’obbligo di usare modi cortesi col pubblico, non fosse di gravità tale da essere sanzionato con il licenziamento, potendo, invece, essere sussunto nell’ipotesi, prevista dall’art. 220, co. 2, CCNL cit., relativa al lavoratore che “esegua con negligenza il lavoro affidatogli”, ipotesi sanzionata in via conservativa con la multa.
Il collegio, inoltre, ribadisce il principio secondo cui: “in tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18, commi 4 e 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, come novellata dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove sia espressa attraverso clausole generali o elastiche. Tale operazione di interpretazione e sussunzione non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato restando nei limiti dell’attuazione del principio di proporzionalità come già eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo” (così, anche Cass. n. 11665/2022, in q. sito con nota di A. TAGLIAMONTE).