Un soggetto che cumuli la posizione di lavoratore subordinato con una carica statutaria della società da cui dipende ha il diritto di godere dei diritti retributivi previsti anche in caso d’insolvenza di tale società.
Nota a CGUE 5 maggio 2022, C-101/21
Pamela Coti
I lavoratori subordinati che esercitano cumulativamente le funzioni di direttore e di membro del consiglio di amministrazione di una società commerciale hanno il diritto di ottenere il pagamento dei diritti retributivi non pagati a causa dell’insolvenza di tale società.
È quanto previsto dalla Corte di Giustizia UE (sent. 5 maggio 2022, n. C-101/21) in relazione alla domanda di un lavoratore ceco volta all’ottenimento del pagamento di retribuzioni non versate da una società in stato di insolvenza.
Al riguardo la Corte di Giustizia ha affermato che:
- la giurisprudenza vigente nella repubblica ceca contrasta con la direttiva 2008/94/CE la quale persegue una finalità sociale che mira a garantire un livello minimo di tutela a tutti i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro e che gli Stati membri possono quindi escludere alcune persone da tale tutela solo nei casi specifici determinati da detta direttiva. Inoltre, l’eventuale esclusione di un diritto deve essere oggettivamente giustificata e costituire una misura necessaria per evitare abusi (sentenza del 21 febbraio 2008, R.N., C-498/06, EU:C:2008:109, punto 44);
- la direttiva consente l’esonero dalla garanzia unicamente in due ipotesi: 1) che si tratti di lavoro domestico oppure che il lavoratore fruisca già di una diversa forma di garanzia con risultati equivalenti; 2) che il lavoratore sia anche proprietario di una quota essenziale della società ed eserciti una notevole influenza sulla sua gestione;
- inoltre, in via eccezionale, l’eventuale possibilità di esclusione dall’ambito di applicazione di tale direttiva dei diritti di alcune categorie di lavoratori subordinati può avvenire solo a condizione che esistano altre forme di garanzia che assicurino agli interessati un livello di tutela equivalente a quello che risulta da detta direttiva.
Orbene, nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che la giurisprudenza nazionale di cui al procedimento principale non accorda una siffatta tutela equivalente alle persone facenti parte dell’organo statutario di una società e che esercitano inoltre, sulla base di un contratto di lavoro, le funzioni di direttore di tale società.