Con due risposte ad interpello l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le somme percepite dal dipendente a seguito di accordi transattivi:

i) si qualificano, ai fini fiscali, come reddito da lavoro dipendente;

ii) scontano la tassazione ordinaria IRPEF se il dipendente è ancora in forza alla data di stipula della transazione.

Nota a AdE Risposte 23 giugno 2022, n. 343 e 344

Francesco Palladino

L’Agenzia delle entrate, con le Risposte in oggetto, ha fornito talune delucidazioni sul regime fiscale da riservare alle somme percepite dal dipendente a seguito di accordi transattivi con il datore di lavoro.

La vicenda alla base della Risposta n. 343/2022 riguardava un accordo transattivo intervenuto tra un dipendente (l’istante), il suo ex datore di lavoro, la società cessionaria del ramo di azienda di cui l’istante era dipendente e altre società del gruppo di cui faceva parte l’ex datore di lavoro. Il dipendente aveva agito giudizialmente affinché venisse riconosciuta l’inefficacia della cessione del ramo di azienda cui apparteneva, nonché il riconoscimento di talune differenze retributive per anni pregressi. In fase conciliativa il dipendente aveva rinunciato a quanto richiesto in cambio di una somma a titolo di transazione generale e novativa.

Erano sorti dubbi in merito al regime fiscale applicabile a tale somma. Secondo l’istante, essa sarebbe potuta rientrare tra i redditi diversi ex art. 67, co. 1, lett. l), del TUIR oppure, avendo una formazione pluriennale ed essendo stata percepita a seguito di una conciliazione cui aveva fatto seguito la cessazione del rapporto di lavoro, sarebbe potuta rientrare tra quelle tassabili separatamente ex art. 17, co. 1, lett. a), del TUIR o, in via residuale, avendo una formazione pluriennale, tra le fattispecie di cui alla lett. i) dello stesso articolo.

Prima di fornire la risposta a tale caso, l’Agenzia, in primo luogo, ha ricordato che rientrano tra i redditi di lavoro dipendente anche le somme e i valori, comunque percepiti, a seguito di transazioni, anche novative, intervenute in costanza di rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso. Nel caso di specie, dunque, secondo l’Ufficio, poiché la transazione era intercorsa in vigenza di un rapporto di lavoro, la corrispondente somma erogata non poteva esser qualificata come reddito diverso, ma doveva necessariamente esser qualificata come reddito di lavoro dipendente.

In secondo luogo, lo stesso Ufficio ha ritenuto che, non sussistendo nessuno dei presupposti previsti dall’art.17 del TUIR per la tassazione separata, tali somme avrebbero dovuto scontare la tassazione ordinaria. L’Amministrazione ha, infatti, ricordato in proposito che tra i redditi per i quali è applicabile l’istituto della tassazione separata rientrano sì le somme percepite a seguito di transazioni relative alla risoluzione di rapporti di lavoro, ma a condizione che il rapporto di lavoro non prosegua, condizione, questa, non verificata nel caso oggetto dell’interpello.

Il dubbio alla base della Risposta n. 344/2022 verteva, invece, sulla possibilità di assoggettare a tassazione separata, ai sensi dell’art. 17, co. 1, lett. b), TUIR, talune somme che l’Ente istante avrebbe riconosciuto ai propri dipendenti per transigere alcune controversie sorte in relazione alla spettanza delle retribuzioni a questi erogate negli anni 2010, 2011 e 2012.

Con la Risposta n. 344/2022, l’Agenzia delle entrate, in senso conforme alla precedente Risposta n. 343/2022, ha ritenuto che le somme che saranno corrisposte a seguito di un simile accordo transattivo dovranno concorrere alla formazione del reddito imponibile dei dipendenti per l’intero ammontare ed essere assoggettate a tassazione ordinaria, in quanto le stesse non sono erogate in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, né ricorre una delle condizioni di cui all’art. 17, co. 1, lett. b), del TUIR. Ai fini della tassazione separata, le somme erogate in questione, a parere dell’Ufficio, non possono infatti esser qualificate come emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendenti riferibili ad anni precedenti, bensì come somme erogate a seguito di accordo transattivo tout court.

Tassazione ordinaria per gli accordi transattivi del dipendente
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