La presunzione della malattia Covid quale infortunio sul lavoro si applica anche al personale amministrativo delle strutture sanitarie che lavora a contatto con il pubblico.
Nota a Trib. Milano 11 febbraio 2022
Flavia Durval
Anche per il personale non sanitario operante negli ospedali, a contatto con il pubblico o con l’utenza, il rischio di contagio, pur genericamente riguardante tutti i cittadini, è un rischio aggravato, e dunque specifico, che dà luogo alla presunzione semplice di origine professionale.
Lo afferma il Tribunale di Milano (11 febbraio 2022) che ha accolto il ricorso di un impiegato con mansioni amministrative in un’azienda ospedaliera avverso la decisione dell’Inail che non aveva riconosciuto la natura professionale della malattia da Covid-19 contratta dalla ricorrente durante l’emergenza pandemica.
Sulla base delle prove fornite dalla lavoratrice, i giudici hanno: a) rilevato che con riferimento agli accessi, agli spazi, alla pulizia ed alla sanificazione, non erano state adottate misure organizzative idonee a ridurre il rischio di contagio; b) confermato la presunzione di un contagio sul luogo di lavoro, e non all’esterno; c) collocato la ricorrente nell’ambito del personale non sanitario operante all’interno della struttura ospedaliera per il quale il rischio di contagio doveva ritenersi aggravato, come chiarito dallo stesso Inail nella circolare 3 aprile 2020, n. 13.
Secondo tale circolare, (in ottemperanza all’art. 42, co.2, DL. 17 marzo 2020, n. 14), le infezioni da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), avvenute in occasione di lavoro sono inquadrate, per qualsiasi soggetto assicurato dall’Istituto, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta.
La disposizione in esame chiarisce che “la tutela assicurativa Inail, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all’Inail”.
Sono destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa Inail.
Nell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus.
A una condizione di elevato rischio di contagio, tuttavia, possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.
Le predette situazioni non esauriscono, però, come sopra precisato, l’ambito di intervento in quanto “residuano quei casi, anch’essi meritevoli di tutela, nei quali manca l’indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare ai fini dell’accertamento medico-legale la presunzione semplice”.
La Cassazione (n. 9913/2016) ha ribadito i principi da seguire nel determinare la riconducibilità all’”occasione di lavoro” dell’infortunio occorso al lavoratore. “In particolare, secondo la Corte, affinché l’infortunio sia indennizzabile da parte dell’Inail, non è necessario che sia avvenuto nell’espletamento delle mansioni tipiche disimpegnate dal lavoratore essendo sufficiente, a tal fine, anche che lo stesso sia avvenuto durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie”.
La citata Circolare sottolinea che, sia per la dottrina che per la giurisprudenza di legittimità, “l’espressione ‘occasione di lavoro’ comprende “tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l’attività produttiva si svolge e nelle quali è imminente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che dipenda da situazioni proprie e ineludibili del lavoratore. In base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa si estende, infatti, anche alle ipotesi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica. Ne discende che, ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l’accertamento medico-legale seguirà l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale”.