Il datore di lavoro non può avvalersi della prova testimoniale per comprovare l’effettivo versamento della retribuzione in contanti.

Nota a Trib.  Ancona 27 marzo 2022

Pamela Coti

La prova testimoniale non è sufficiente per provare in giudizio l’effettivo pagamento della retribuzione in contanti.

È quanto stabilito dal Tribunale di Ancora 27 marzo 2022 in relazione alla richiesta di opposizione a decreto ingiuntivo presentata dal datore di lavoro, il quale eccepiva l’avvenuto pagamento in contanti delle retribuzioni richieste e ingiunte dal lavoratore.

Al riguardo, il Tribunale ha stabilito che:

  • la prova testimoniale richiesta a norma degli artt. 2721 e 2726 c.c. è inammissibile: “non si ritiene infatti possano considerarsi valide le invocate ragioni in base alle quali, nonostante l’esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta” non essendo sufficiente la mera prova testimoniale;
  • inoltre, il datore di lavoro avrebbe potuto attivarsi tempestivamente al fine di aprire il conto corrente per il pagamento mediante bonifico e che, in ogni caso, avrebbe potuto richiedere quietanze all’atto dei dedotti pagamenti in contanti, cosa che invece non è avvenuta.

Alla luce di tutto ciò, il Tribunale conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo.

Inammissibilità della prova testimoniale a dimostrazione del pagamento in contanti
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