Le ferie del dirigente sono monetizzabili nonostante la sua autonomia organizzativa

Nota a Cass. 6 giugno 2022, n. 18140

Fabrizio Girolami

Il potere del dirigente medico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie – pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi – non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all’indennità sostitutiva delle ferie. Ciò salvo che il datore di lavoro non dimostri di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza e indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l’organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con sentenza n. 18140 del 06.06.2022, in relazione alla vicenda di un dirigente medico (della struttura complessa di Anestesia, rianimazione, terapia iperbarica ed antalgica) che aveva agito giudizialmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di appartenenza al fine di rivendicare, tra l’altro, il diritto all’indennità per ferie non godute all’atto della cessazione del rapporto, in misura di 258 giornate, e l’indennità per turni notturni di effettivo servizio e di pronta disponibilità/reperibilità.

La richiesta, parzialmente accolta in primo grado, era stata rigettata dalla Corte d’Appello di Palermo. Secondo la Corte di merito, la domanda del dirigente non poteva essere accolta sul presupposto che il dirigente medesimo – avendo piena autonomia nella gestione delle ferie – ed essendo tenuto, ove eccezionali esigenze di servizio non lo consentissero, a comunicare all’Azienda preventivamente la pianificazione delle proprie attività istituzionali, come previsto anche dalla contrattazione collettiva, non aveva goduto delle stesse per sua esclusiva inerzia.

Di diverso avviso è la Cassazione che – nel riformare la sentenza d’appello in accoglimento del ricorso del dirigente medico – ha affermato quanto segue:

  • nel nostro ordinamento vige il principio giurisprudenziale (cfr., tra le altre, Cass. ord. 2 luglio 2020, n. 13613, in q. sito con nota di M.N. BETTINI) secondo cui il dirigente, laddove al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non abbia fruito delle ferie, ha diritto a un’indennità sostitutiva, a meno che il datore dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un’adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo;
  • la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE 6.11.2018, C-619/2016) ha affermato che contrasta con il diritto eurounitario (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE del 4.11.2003) la normativa nazionale secondo cui, il lavoratore (pubblico o privato) che non abbia richiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare al termine di tale periodo, il diritto alle ferie annuali retribuite, perde tale diritto (automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un’informazione adeguata da parte di quest’ultimo, in condizione di esercitare questo diritto) ;
  • del resto, anche la Corte Costituzionale, con sentenza n. 95/2016 (con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135/2012, il quale dispone che le ferie, i riposi e i permessi devono essere “obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti” e “non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”), ha affermato che il suddetto art. 5 va interpretato nel senso che il diritto alla monetizzazione non si perde quando il mancato godimento delle ferie sia “incolpevole”, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma sia determinato dalla inadeguata “capacità organizzativa del datore di lavoro”, nel senso che quest’ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto.
L’indennità sostitutiva delle ferie non godute spetta anche ai dirigenti medici (Cass. n. 18140/2022)
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