Il semplice richiamo alle tabelle salariali previste nel contratto, ovvero l’applicazione, da parte del datore di lavoro non iscritto al sindacato stipulante, soltanto di alcune clausole del contratto collettivo, non è sufficiente a concretizzare un’adesione implicita al contratto collettivo.
Nota a Cass. 8 giugno 2022, n. 18537
Alfonso Tagliamonte
“I contratti collettivi non aventi efficacia ‘erga omnes’ sono atti negoziali privatistici, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti iscritti alle associazioni stipulanti o che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti, attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione, delle relative clausole al singolo rapporto”.
Lo ribadisce la Corte di Cassazione 8 giugno 2022, n. 18537 (conf. ad App. Bari n. 873/2015; cfr. anche, fra tante, Cass. n 42001/2021 e Cass. n. 18408/2015) la quale conferma la decisione della Corte di merito circa la mancanza, nella fattispecie, di un’adesione implicita alla contrattazione collettiva.
Quest’ultima ha sottolineato, in particolare, che:
1) l’individuazione della contrattazione applicabile al singolo rapporto di lavoro va fatta unicamente attraverso l’indagine della volontà delle parti, risultante – oltre che da espressa pattuizione – anche implicitamente dalla protratta e non contestata applicazione di un contratto collettivo (Cass. n. 11372/2008);
2) diversamente, il ricorso al criterio della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro è ammissibile solo al fine di individuare la retribuzione “adeguata” ex art. 36 Cost., nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non applichi nessuna contrattazione collettiva oppure applichi una retribuzione non rispondente all’effettiva attività lavorativa svolta;
3) il semplice richiamo alle tabelle salariali contenute nel contratto (v. Cass. n. 4303/1986), come pure la circostanza che il datore di lavoro, non iscritto alle associazioni sindacali stipulanti, abbia applicato alcune clausole del contratto collettivo, contestandone invece altre (v. Cass. n. 10632/2009; e Cass. n. 3813/2001), non sono sufficienti a concretizzare un’adesione implicita e, come tale, idonea a rendere applicabile un contratto collettivo nella sua interezza.
Nello specifico i giudici territoriali hanno: a) valorizzato la circostanza che in tutti gli anni in osservazione non vi era mai stata coincidenza tra i valori minimi contrattuali e i dati esposti in busta paga; b) sminuito la portata dell’analogia riscontrata circa gli importi riconosciuti a titolo di scatti di anzianità i quali, secondo il ricorrente, sarebbero risultati identici ai valori contenuti nel Contratto Integrativo per i lavoratori agricoli della Provincia di Foggia. Ciò, in quanto, secondo la Corte, il suddetto importo (L. 20.000) risultava identico a quello applicato da numerosi altri contratti collettivi dell’epoca e che, in ogni caso, lo scatto era stato “ulteriormente aumentato, in modo del tutto ‘autonomo’, per ben due volte”; c) riscontrato che la maggiorazione di fatto applicata dal datore id lavoro per il lavoro straordinario notturno era maggiore rispetto alla percentuale prevista dalla contrattazione per gli agricoli; d) rilevato che per gli altri istituti (lavoro notturno e festivo) “si riscontrano differenze di segno opposto che variano da un euro fino ad un massimo di sei euro”; e) escluso ogni rilevanza del fatto che il Consorzio era iscritto all’INPS nella Sezione Agricoltura, trattandosi di circostanza neutra.