Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 gennaio 2012, n. 396
Indennità di trasferta,
Prestazioni erogate in luoghi sempre diversi, Ritenuta previdenziale,
Necessità, Fondamento
Svolgimento del processo
Con sentenza
depositata il 26 marzo 2007, la Corte d’appello di Milano ha confermato la
decisione di primo grado di rigetto dell’opposizione proposta dalla società S.
s.p.a. avverso la cartella esattoriale notificatale da l. s.p.a. per il
pagamento della somma di € 106.946,81, a titolo di contributi dovuti all’INPS,
ai sensi dell’art. 48 D.P.R. n. 917/1986 (attualmente 51, comma 6° TUIR 2007), così come
modificato dall’art. 3, 5° comma
D. Lgs. n. 314/1997 e dall’art.
1 L. n. 229/2000, sul 50% dell’indennità di trasferta (trasferta Italia)
corrisposta ai propri dipendenti ed. “‘trasfertisti” (trattasi di n.
8 operai specializzati nella istallazione, manutenzione e gestione di
impianti).